“Indultino” con il cumulo

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Con sentenza n. 27786 depositata l'8 luglio scorso, la Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva negato il beneficio dell'indultino ad un detenuto poiché nel provvedimento di cumulo, in base al quale era stata disposta la condanna, era compreso un delitto che impediva la concessione della sospensione condizionata della pena. La Corte ha precisato che, in realtà, era possibile concedere all'uomo la sospensione introdotta con la legge 207/2003, poiché la pena relativa al reato che ostacolava l'indultino era da considerare come già scontata, Ed infatti, come anche già affermato dalla Corte Costituzionale nonché dalla stessa Cassazione a sezioni unite, possono essere riconosciute misure alternative alla detenzione ai condannati per gravi reati quando essi hanno scontato per intero la pena per i più gravi delitti e sono ancora detenuti per quelli più lievi. In particolare, ha continuato la Corte, la sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) ha natura analoga a quella delle misure alternative, essendo collegata ad un giudizio di meritevolezza e al percorso di recupero sociale del detenuto.
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