Indipendenza del revisore contabile. No al rapporto d’affari con i sindaci della società

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Indipendenza del revisore contabile. No al rapporto d’affari con i sindaci della società

Per il rispetto dei requisiti di obiettività ed indipendenza del revisore contabile, costui non può avere rapporti di lavoro o di affari con altri membri del collegio sindacale della medesima società.

In questo senso si è espressa la Corte di cassazione – ordinanza n. 14919 del 31 maggio 2019 – sul ricorso avanzato da un revisore contabile contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato nulla la nomina del revisore difettando i requisiti di obiettività ed indipendenza, richiesti dall’articolo 10 del Dlgs 39/2010.

Requisiti di obiettività ed indipendenza: le ragioni del revisore

Il revisore ha obiettato che:

  • l’articolo 10 del Dlgs 39/2010 impone al revisore il requisito dell’indipendenza, con riferimento solo alla società e non già a un componente del collegio sindacale;
  • l’attività di revisore è cosa diversa da quella dei sindaci, anche se entrambi svolgono attività di controllo della società.

Di conseguenza, il ricorrente ritiene che non vi sia violazione del principio di indipendenza nel caso in cui il revisore sia legato da rapporti professionali od economici con uno dei sindaci della società oggetto di revisione.  

Requisiti di obiettività ed indipendenza: le ragioni della Cassazione

Secondo i magistrati della Suprema Corte, i motivi avanzati dal revisore ricorrente sono infondati.

In ossequio ai requisiti di obiettività ed indipendenza del revisore - articolo 10, Dlgs 39/2010 – rientrano nel concetto di società anche il collegio sindacale e i singoli suoi componenti; il collegio sindacale deve considerarsi organo della governance della società che partecipa sia alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione e che svolge attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto.

Va, poi, considerato che lo stesso collegio sindacale svolge, nella procedura di approvazione del bilancio, un ruolo non certo irrilevante, potendo anche avanzare proposte od osservazioni sullo stesso.

Il revisore, quindi, non può intrattenere né con la società né con alcun membro del collegio sindacale alcuna relazione finanziaria, d’affari, di lavoro o di altro genere, diretta o indiretta.

In conclusione, anche se formalmente non ci sono sovrapposizioni tra l’attività dei sindaci e quella dei revisori contabili, le loro funzioni possono venire “in stretta relazione ed eventuale interferenza”. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di natura patrimoniale tra sindaco e revisore contabile può essere fonte di possibili reciproci condizionamenti.

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