Indici di anomalia connessi al cliente

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Gli indici di anomalia pubblicati con il Dm Giustizia del 16 aprile 2010 sono finalizzati ad agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Come sottolineato dallo stesso decreto, detti indicatori non costituiscono una elencazione esaustiva delle possibili fattispecie ma rappresentano un campanello d'allarme che invita il professionista ad una valutazione più attenta nei confronti del rapporto instaurato con il proprio cliente.

Tra gli indicatori connessi al cliente, si segnala quello dell'”inusuale familiarità”, quando cioè il cliente sia particolarmente informato dei presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette e quando lo stesso ponga ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione dei presidi stessi.

Altro indicatore scatta quando il cliente fornisca informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false oppure quando si mostri riluttante a fornire ovvero rifiuti di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

Anomalo è anche il cliente che operi in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello della Comunità Europea e che richieda ovvero ponga in essere, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata o al gruppo di appartenenza, operazioni come la costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili, il conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale di società, il trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, la ricezione e/o trasferimento di fondi.

Da valutare anche l'eventuale ricorso, per operazioni di importo significativo, al contante, a libretti di deposito al portatore o ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro. E' questo un nuovo indice di anomalia introdotto dal Decreto legge n. 78/2010.

In ogni caso, per avvocati e notai, l'attività di segnalazione di operazioni sospette è prevista solo con riferimento al compimento di operazioni di natura finanziaria o immobiliare. Gli adempimenti antiriciclaggio non si applicano in caso di informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica o dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario.
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