Indetraibili le consulenze non realizzate
Pubblicato il 28 settembre 2019
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Nuovi chiarimenti in materia di detrazione delle consulenze acquisite da una società per un progetto che, però, non verrà mai realizzato. Sul punto, i giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24126 del 27 settembre 2019 hanno stabilito i criteri e le condizioni minime necessarie per poter usufruire del vantaggio fiscale.
Detrazione solo in caso di inerenza e perseguimento di uno scopo produttivo
Nel ribaltare la pronuncia della Corte d’Appello, gli ermellini hanno affermato che ai fini della detrazione di consulenze da una società per un progetto che, di fatto, non verrà mai realizzato, sono necessari due elementi fondamentali:
- l'inerenza;
- il perseguimento di uno scopo produttivo.
Sul punto, ricorda la Suprema Corte, sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini di detrazione IVA, spetta unicamente al contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima.
Cosa ben diversa è, invece, la cessione di beni da parte di società commerciali i quali sono da considerare in ogni caso, e quindi senza eccezione alcuna, effettuate nell'esercizio dell'impresa.
Quindi, sulle operazioni attive resta detraibile solo l'IVA relativa all'acquisto di beni necessari per l'esercizio vero e proprio dell'impresa, dall'imprenditore effettivamente destinati alla realizzazione degli scopi produttivi programmati. Il requisito dell'inerenza dell'acquisto, invece, va identificato mediante raffronto tra l'operazione passiva e quelle attive, dovendo essere cioè provata la strumentalità della prima rispetto a queste ultime, già compiute o anche soltanto programmate e con valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività da farsi in concreto.
Infine, hanno aggiunto i giudici di legittimità, agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza, tuttavia, che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive.
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