Indennità per rapporto con Pa senza contratto: lucro cessante escluso
Pubblicato il 05 aprile 2019
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Come va determinato l’indennizzo per ingiustificato arricchimento da riversare al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della Pa in difetto di un contratto scritto?
Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 9317 del 4 aprile 2019 – si tratta di indennità che non può essere calcolata sulla base della tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato né in base all’onorario che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido.
Niente contratto? Tariffe professionali non possono costituire parametro
La Terza sezione penale ha ricordato, in proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite civili, ed ovvero che, in tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto d’opera tra la Pa e il professionista, l’indennità prevista dall’articolo 2041 del Codice civile va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (ovvero del danno emergente) subita dall’esecutore della prestazione in virtù del contratto invalido, con esclusione, quindi, di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Ne consegue che per determinare l’indennizzo dovuto al libero professionista non possano essere assunte come parametro, neppure indirettamente, le tariffe professionali; a queste, infatti, può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate in base ad un valido contratto d’opera con il cliente.
Nella specie, i giudici di legittimità hanno cassato, con rinvio, una sentenza di merito nella quale, nel determinare l’indennità per ingiustificato arricchimento spettante ad un professionista per la prestazione svolta in favore di un ente pubblico, senza, però, regolare formalizzazione del rapporto contrattuale, era stato fatto riferimento alle tariffe professionali dedotte in giudizio dal libero professionista.
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