Indennità di mobilità e cariche politiche non elettive

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Indennità di mobilità e cariche politiche non elettive

L’INPS, con circolare n. 207 del 28 dicembre 2015, ha chiarito che, alla luce del mutato contesto legislativo e nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli Enti locali (Comuni e Province) e delle Regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità.

La possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità dell’art. 9, comma 9, Legge n. 223/1991, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.

Istruzioni operative

Evidenzia la circolare INPS n. 207/2015 che nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • totale incumulabilità con l’indennità di mobilità, che può intervenire o al momento della definizione della domanda o nel corso della percezione, per cui nulla deve essere pagato a titolo di indennità di mobilità, ma bisogna procedere esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo;
  • parziale cumulabilità con l’indennità di mobilità;
  • totale cumulabilità con l’indennità di mobilità.

Per ognuna delle suddette situazioni l’Istituto ha fornito apposite istruzioni operative.

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