Indennità di disoccupazione agricola: domande entro il 2 aprile 2024

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Indennità di disoccupazione agricola: domande entro il 2 aprile 2024

Ultimi giorni per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in favore dei lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate che hanno prestato l’attività agricola in qualità di dipendenti nell’anno 2023.

Indennità di disoccupazione agricola

L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Requisiti

L'indennità di disoccupazione è concessa ai lavoratori agricoli che:

  • siano iscritti negli elenchi nominativi degli operai agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato (OTI) solo nell’anno di competenza della prestazione;
  • abbiano due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • abbiano accumulato almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola (anche non agricola purché sia prevalente l’attività agricola) nel biennio solare precedente la domanda (2022-2023). Possono essere utilizzati anche contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale.

Calcolo dell’indennità

La prestazione agricola è erogata al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTI e al 30% della retribuzione percepita per gli OTD.

ATTENZIONE: A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato si detrae il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni (tale trattenuta non viene applicata agli OTI).

L’indennità è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate.

L’importo massimo di indennità da liquidare nell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023 è pari a 1.321,53 euro.

Modalità di presentazione

Il lavoratore agricolo deve presentare la domanda direttamente sul portale INPS entro il 2 aprile 2024, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS ovvero, in alternativa, rivolgendosi al patronato o al Contact Center.
Per la presentazione della domanda sono richiesti i seguenti documenti:

  • dichiarazione sostitutiva per attività di lavoro in proprio (modello SR171), attestante la prestazione lavorativa svolta dai titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, attività professionali, attività autonome in agricoltura;
  • modulo SR19 nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole;
  • il documento portatile U1 se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario o documento portatile U2 se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione a carico di un'istituzione straniera;
  • la fotocopia del passaporto se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario. In caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzabili fino ad un massimo di 90 giornate;
  • codice IBAN (conto corrente/postale o carta prepagata), per l’accredito dell’indennità;

NOTA BENE: L’indennità è pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione dopo il mese di luglio.

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