Indennità “Decreto Sostegni-bis”, come presentare domanda di riesame
Pubblicato il 19 ottobre 2021
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Entro il 7 novembre 2021, i lavoratori autonomi oppure dipendenti ma stagionali oppure occupati nel settore dello spettacolo possono presentare domanda di riesame degli esiti delle istanze di erogazione delle indennità una tantum Covid-19. L’indennità, in particolare, riguarda il “Decreto Sostegni-bis” pari a 1.600 euro.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3530 del 18 ottobre 2021.
Indennità una tantum 1.600 euro, campo di applicazione
L’indennità una tantum è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori impattate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
È altresì prevista la concessione di un’indennità una tantum pari a:
- 800 euro in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020;
- 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
Una tantum stagionali, esiti delle domande
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS avvalendosi del servizio denominato “Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Indennità Covid-19, riesame delle domande respinte
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è fissato al 7 novembre 2021.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”, tramite l’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
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