Indennità antitubercolari, aggiornati gli importi

Pubblicato il



Indennità antitubercolari, aggiornati gli importi

Resi noti dall’Inps, con circolare n. 9 del 27 gennaio 2023, gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per il 2023.

Le indennità antitubercolari, cosa sono e a chi spettano

Si tratta di un sostegno economico erogato dall’Inps ai lavoratori dipendenti affetti da Tbc che può essere assegnato sia durante la patologia sia dopo, fino cioè alla sua completa stabilizzazione.

I lavoratori che possono beneficiare delle indennità sono:

  • tutti i lavoratori dipendenti che, all’insorgere della malattia, abbiano versato cinquantadue settimane di contributi;
  • i lavoratori dipendenti del settore privato, coloni, mezzadri e lavoratori domestici;
  • il personale dipendente da istituzioni sanitarie pubbliche e private;
  • il personale scolastico anche con incarico annuale;
  • gli infermieri dipendenti dalle Ipab;
  • il personale dipendente Inail;
  • i pensionati e titolari di pensioni Ivs, titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all’80%.

Gli importi 2023

Per effetto di quanto determinato con D.M. del 10 novembre 2022, gli importi per il 2023 sono i seguenti:

  • indennità giornaliera per gli assistiti: € 14,76. A tale proposito, si ricorda che se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore ad € 14,76, deve essere erogato tale importo;

  • indennità giornaliera per i familiari dell’assicurato, i pensionati o i titolari di rendita e i loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni a norma dell’art. 1 della L. n. 419/1975: € 7,36;

  • indennità giornaliera post-sanatoriale per gli assistiti: € 24,59;

  • indennità giornaliera post-sanatoriale per i familiari, i pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni a norma dell’art. 1 della L. n. 419/1975: € 12,30;

  • assegno mensile di cura o di sostentamento: € 99,24.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito