Indennità di malattia e congedo parentale: istruzioni Inps per parasubordinati e liberi professionisti

Pubblicato il



Le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale hanno subito una progressiva estensione, ad opera di provvedimenti normativi e  indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata - di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 - non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L’INPS, con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013, offre una ricostruzione dell’evoluzione sia legislativa che interpretativa delle citate tutele, illustrando  novità, misura dell’indennità e casi particolari, utili ai fini dell’erogazione delle suddette prestazioni.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

L’Excursus normativo evidenzia come il diritto dei lavoratori a fruire di una indennità giornaliera di malattia e di un trattamento economico per congedo parentale (di cui alla Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 788) sia stato inizialmente interpretato in senso restrittivo dall’INPS, che lo aveva riconosciuto per i soli lavoratori a progetto e co.co.co., anche  occasionali, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione (circolari nn. 76 e 137 del 2007).

In seguito tale diritto è stato allargato, ad opera dell’interpretazione estensiva della stessa norma da parte del Ministero del Lavoro (interpello 42/2011), a tutti i lavoratori “parasubordinati” non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, riferendosi con tale locuzione a categorie eterogenee accomunate dal fatto che l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione, tenuto al versamento per l’intero ammontare dei contributi con obbligo di rivalsa per la quota a carico del prestatore.

Per giungere, infine, con l’essere riconosciuto dal Dl. 201/2011 (art 24, comma 26), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori libero professionisti iscritti alla Gestione separata, cosiddetti professionisti senza Cassa, purchè in possesso dei requisiti richiesti e tenuti alla contribuzione piena, in quanto non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensione.

Ne deriva che – esclusi coloro che sono iscritti contemporaneamente oltre che alla Gestione separata anche ad altre forme di previdenza obbligatorie o risultino già pensionati – i possibili fruitori delle suddette tutele si dividono in due grandi gruppi:

·         i lavoratori “parasubordinati” (con committente o associante), per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto. Tra questi rientrano i co.co.pro, i co.co.co, i venditori a domicilio, gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, ecc;

·         i libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

INDENNITA’ DI MALATTIA

Per il riconoscimento del diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è necessaria la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

Al di là di tali presupposti, ulteriori condizioni valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata sono il possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo devono risultare accreditati contributi, nella suddetta Gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia.

Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72%.

Il contributo mensile utile per l’accertamento dei requisiti è pari ad euro 354,75, ottenuto applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito, pari per l’anno 2013 a euro 15.357,00.

Per ciò che riguarda il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30.

Per quanto riguarda la misura della prestazione, l’indennità si calcola sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Per le malattie iniziate nell’anno 2013 l’indennità giornaliera sarà pari a:

euro 10,85

se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

euro 16,28

se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

euro 21,71

se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Si ricorda che l’indennità di malattia è riconosciuta, nell’arco dell’anno solare, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.

Per la durata complessiva del rapporto di lavoro si prende a riferimento lo stesso periodo considerato ai fini contributivi: cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia, per cui il numero massimo di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite di 61 giorni.

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, sempre che non sia stata irrogata una sanzione, come nel caso di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare; sono indennizzate anche le festività fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

La tutela è esclusa, invece, nei casi in cui gli eventi abbiano durata inferiore a 4 giorni. Ma, se questi configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso di durata inferiore a 4 giorni, l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni.

ATTENZIONE

Anche per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano beneficiare dell’indennità di malattia è necessario che venga trasmesso all’INPS un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

L’Istituto previdenziale è legittimato ad effettuare accertamenti medico/legali domiciliari o anche  ambulatoriali per appurare la sussistenza dello stato invalidante che giustifica l’assenza temporanea dal lavoro.

A tal fine, i lavoratori sono tenuti a rispettare le norme in materia di fasce orarie di reperibilità (10.00-12.00 e 17.00-19.00), facendo attenzione al fatto che sul certificato di malattia venga indicato il corretto indirizzo in cui essere reperibili durante la prognosi. 

Da un punto di vista pratico, il lavoratore che vuole richiedere il riconoscimento della prestazione di malattia è tenuto a presentare una apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione dell’indennità. Con circolare n. 52/2012, l’Inps annuncia che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE

Come anticipato in premessa, anche il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale è stato esteso a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.

N.B. Ci si riferisce al congedo parentale facoltativo da non confondere con la maternità (obbligatoria per le dipendenti), e che comunque ha regole diverse anche per i parasubordinati.

Il diritto spetta limitatamente ad un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino (o ingresso in famiglia). Questo, come precisato anche nel messaggio n. 4143 del 2012, per i liberi professionisti decorre dal 1° gennaio 2012, mentre per i lavoratori “parasubordinati” decorre dal  1° gennaio 2007.

  

Riguardo al perfezionamento del requisito contributivo, la prestazione è riconosciuta in favore delle lavoratrici/lavoratori a cui risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena, attualmente pari al 27,72%.

L’indennità è distribuita nella misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità.

E’ necessario, così, considerare il reddito utile ai fini contributivi tenendo conto del massimale annualmente previsto – per il 2013 è stato fissato pari a euro 99.034,00 dalla circolare n. 27/2013 - percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo previsto ai fini della titolarità del diritto.

In caso di parto gemellare, o adozione o affidamenti plurimi, il diritto vale per ogni bambino in relazione all’età, quindi tre mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia..

I periodi dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini della pensione, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del Dlgs n. 151 del 2001 (T.U.maternità/paternità).


ATTENZIONE


Anche per il riconoscimento di tale tutela economica è richiesta  la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento  della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. La sussistenza di tali requisiti è verificabile sulla base di ulteriori informazioni a seconda che si tratti di lavoratori parasubordinati o liberi professionisti.


Relativamente all’età del minore al momento dell’adozione, è da precisare che  il congedo parentale (analogamente per i lavoratori dipendenti di cui al Dlgs n. 151/2001, art 36) spetta alle madri adottive o affidatarie a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento del diciottesimo anno di età dello stesso.


Da un punto di vista operativo, coloro che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale domanda deve essere presentata in modalità telematica, secondo quanto indicato nella circolare n. 53 del 6 aprile 2012 dell’Ente previdenziale.

Analogamente a quanto previsto per l’indennità di malattia, gli eventuali ricorsi devono essere presentati sempre in modalità telematica, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito