Indennità di fine agenzia: niente sconto extracontabile

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Con risoluzione n. 168 de 25 novembre 2005, le Entrate sostengono che le indennità versate per la cessazione di rapporti d'agenzia, per la parte non soggetta a rivalsa, non rientrino tra i costi deducibili extracontabilmente in deroga al principio della preventiva imputazione a conto economico. All'impresa è consentito solo dedurre gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nei limiti delle quote maturate conformemente alle disposizioni di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro.

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