Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato

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Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3674 del 24 febbraio 2016, si è pronunciato sulle esatte modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio derivante dall’integrazione della fattispecie di cui all'art. 316 ter, comma 2 c.p., relativa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Sottolinea il Ministero che l'art. 316 ter c.p., punisce la condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Rispetto al reato di truffa aggravata, la condotta, nel caso di specie, assume carattere residuale in quanto:

  • non ha natura fraudolenta, perché la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, costituisce fatto strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri;
  • è assente l’induzione in errore.

Nel caso in cui l'indebita percezione sia pari o inferiore a € 3999,96, la condotta non ha rilevanza penale ed è punita con sanzione amministrativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 316 ter c.p., che può essere contestata e notificata ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 689/81 dal personale ispettivo.

L'importo della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 Legge n. 689/81, è pari ad 1/3 del massimo edittale previsto dalla norma (€ 8.607,33), ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, nel caso in cui quest'ultimo risulti inferiore alla sanzione così definita.

Alla fattispecie in esame non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

La DTL competente a contestare l’illecito è quella del luogo in cui ha sede l'Ente pubblico erogante il contributo, fermo restando l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. nei casi in cui non sia possibile determinare la competenza per territorio in funzione della consumazione.

L’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione/archiviazione è, invece, di competenza del Prefetto.

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