Indebita compensazione e omessa dichiarazione. Onere probatorio?
Pubblicato il 14 settembre 2020
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 25922 dell’11 settembre 2020, ha spiegato che anche in sede penale – nel caso in esame si trattava di un procedimento per indebita compensazione - è possibile che l'imputato sottoponga questioni che attengono all'esistenza e spettanza del credito oggetto di accertamento, ai diversi fini dell’art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000.
Onere della prova ad imputato
In detta ipotesi – hanno continuato gli Ermellini – è a carico dell’imputato l’onere probatorio circa la correttezza della compensazione operata.
Egli, dunque, dovrà vincere la presunzione fiscale derivante dal meccanismo di affidamento rispetto alla correttezza del comportamento del contribuente.
Non è, ossia, il Pm a dover provare il reato ed entrare nel merito dell’accertamento della pretesa tributaria ma, a fronte della formulazione della norma e del suo meccanismo di funzionamento attraverso il rinvio alla disposizione extra-penale dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, spetta all’imputato contestare la sussistenza dei presupposti del reato, offrendo elementi di giudizio per valutare la pretesa.
Mancata presentazione della dichiarazione, indizio probante
In tale contesto, la mancata presentazione della dichiarazione impedisce i controlli e comunque costituisce un indizio probante che deve essere vinto dall’interessato, attraverso la deduzione di elementi significativi a sostegno delle sue ragioni.
Deduzioni che, nella vicenda esaminata, non erano state avanzate dall’imputato, neanche nei motivi di appello, tanto che ne discendeva l’inammissibilità del relativo ricorso in cassazione.
Nella specie, infatti, egli aveva rappresentato, nel corso del giudizio davanti alla Suprema corte, una violazione di legge e un vizio di motivazione relativi ai requisiti di non spettanza del credito compensato.
Tuttavia, nonostante l’onere probatorio su di lui ricadente, non aveva allegato alcun elemento di dubbio sulla fattispecie dell’indebita compensazione né aveva sostenuto di aver impugnato il correlato atto amministrativo davanti al giudice competente.
E’ stata confermata, in definitiva, la decisione con cui i giudici di merito, in ordine alla rilevanza penale della condotta di versamento dei tributi a mezzo di compensazione con crediti non spettanti, avevano accertato tale requisito in considerazione del fatto che non era stata presentata la precedente dichiarazione fiscale e, quindi, non era possibile verificare la sua spettanza.
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