Norme su incompatibilità per amministratori giudiziari e tutela dei lavoratori delle imprese sequestrate

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Norme su incompatibilità per amministratori giudiziari e tutela dei lavoratori delle imprese sequestrate

Stretta sulle incompatibilità per amministratori giudiziari e curatori fallimentari. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16 maggio 2018, ha approvato in via definitiva due decreti legislativi di attuazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161, riguardante modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Incompatibilità per organi delle procedure concorsuali

Con il primo decreto, approvato su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, viene disciplinato il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.

Nell specifico, il provvedimento ha delineato nuovi criteri di incompatibilità:

  • amministratori giudiziari, coadiutori, curatori fallimentari e altri organi delle procedure concorsuali sono incompatibili per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;
  • sulle nomine per incarichi riguardanti soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua vigilerà il Presidente della Corte di appello.

Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate

Il secondo decreto, approvato in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, contiene disposizioni dirette a tutelare il lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, al fine di far emergere il lavoro irregolare, e contrastare l’intermediazione illecita nonché lo sfruttamento del lavoro.

Il disegno è quello di sostenere la continuazione o la ripresa dell’attività delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria: in concreto, quindi, offrire un’opportunità concreta di lavoro e favorire il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità acquisite, evitando che aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, con conseguenti rilevanti costi economici e sociali.

Le misure previste riguardano:

  • uno specifico trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima di 12 mesi nel triennio;
  • una indennità mensile per i lavoratori che non possono fruire della NaSpI, per la durata di quattro mesi e pari alla metà dell’importo massimo mensile della indennità di disoccupazione;
  • l’estensione delle misure di agevolazione per le imprese, previste dalla legge n. 208 del 2015.

Si segnala, inoltre, la previsione di particolari regole in materia di Durc a valere per le imprese sequestrate e confiscate e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 17 marzo 2018 - Amministratori giudiziari: regime delle incompatibilità in un decreto – Pergolari

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