Incompatibilità rafforzate tra revisione e consulenza
Pubblicato il 28 aprile 2006
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Lo scorso 25 aprile è stata approvata dal Consiglio Ue la riforma dell’ottava direttiva sulla revisione legale dei conti, confermando il compromesso sugli emendamenti raggiunto con il Parlamento europeo. In pratica, sono previsti più vincoli sul controllo contabile, sull’indipendenza e sulla deontologia dei revisori, che accrescendone la responsabilità confermano la loro figura di soggetti antiabusi nei confronti dei grandi scandali finanziari. Il nuovo provvedimento amplia il disposto della direttiva 83/349/Cee (VIII direttiva), che prevede per gli enti di interesse pubblico l’obbligo di revisione legale dei conti. Sono tali le società quotate, le banche e le assicurazioni, ma gli Stati membri potranno decidere di allargare il gruppo dei destinatari. In merito alla figura del revisore si stabilisce che:
- sono vietate le prestazioni di servizi aggiuntivi rispetto alla revisione e tutte quelle relazioni finanziarie, d’affari e di lavoro che possono oggettivamente ledere l’indipendenza del revisore;
- è vietato per il revisore accettare funzioni dirigenziali di rilievo nell’ente presso il quale ha svolto attività di audit se non sono trascorsi almeno due anni;
- per evitare che si creino “intese” poco trasparenti è prevista una rotazione dei partner al più tardi dopo sette anni e riproponibile non prima che ne siano trascorsi due.
Il revisore in quanto tale non è un imprenditore, ma può esercitare la propria professione in forma d’impresa. Le imprese di revisione contabile possono assumere la forma societaria. La nuova direttiva è stata subito salutata con favore dalla Fee, Federazione europea degli esperti contabili, che auspica che la stessa venga recepita dagli Stati membri, all’interno dei loro ordinamenti, entro due anni, così da contribuire al recupero della credibilità dei mercati finanziari europei agli occhi degli investitori.
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