Incentivo Occupazione Sud, indicazioni dall’ANPAL
Pubblicato il 09 maggio 2019
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Con il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 178, l’ANPAL ha spiegato dettagliatamente in cosa consiste l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, la cui gestione è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio, nel limite complessivo di spesa pari a 120 milioni di euro, che graveranno sul Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) e sul Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO).
Come si potrà leggere nell’elaborato, le assunzioni agevolate sono quelle effettuate tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019.
Bonus Occupazione Sud: chi può beneficiarne
Come specificato nel decreto esaminato, il Bonus Occupazione Sud potrà essere concesso ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
- deve trattarsi di soggetti di età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
- in alternativa, deve trattarsi di soggetti con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- i potenziali beneficiari non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
Precisa ulteriormente l’ANPAL che l’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Sempre sul punto, si specifica che, in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni sopra citate, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
NB! Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito della disoccupazione, ricorra una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018); b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%. |
Le tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo Occupazione Sud è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
Relativamente agli aspetti contrattuali, si segnala che l’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e che potrà essere concesso anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per tale ultima fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione).
Ancora, mentre l’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente, può, al contrario, beneficiarne il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
NB! Oltre al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata. Tale requisito, tuttavia, non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze. |
Gli importi dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, fermo restando che, in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Si fa inoltre presente che l’incentivo è cumulabile:
- con l’incentivo per l’occupazione a tempo indeterminato previsto dall’art. 8 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. n. 75 del 29 marzo 2019);
- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1-bis del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 (G.U. n.161 del 13 luglio 2018), convertito dalla legge del 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
Da ultimo, risulta cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
NB! L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. Con cadenza mensile l’INPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile. |
Il procedimento di ammissione all’incentivo
Al fine di fruirne, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà̀ emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del decreto ivi esaminato.
Ad ogni modo, l’INPS effettua le seguenti operazioni:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
NB! Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. |
QUADRO NORMATIVO Ministero del Lavoro - Decreto del 17 ottobre 2017 Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 |
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