Incentivo all’esodo e precisazioni sulle garanzie fideiussorie

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Incentivo all’esodo e precisazioni sulle garanzie fideiussorie

Per accedere alle prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi a pensione, ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge 28 giugno 2012, n. 92, il datore di lavoro deve inviare apposita domanda all’Istituto previdenziale accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi di provvista per la prestazione e la relativa contribuzione figurativa correlata.

Con il messaggio 4 maggio 2021, n. 1797, l’Inps precisa che, con riferimento all’art. 3, commi 1 e 2, dello schema di contratto di fideiussione, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, le date di Scadenza Ultima e di Scadenza Finale non devono essere indicate, in quanto verranno calcolate d’ufficio.

Si rammenta che per Scadenza Ultima andrà intesa la più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente allegato al contratto di fideiussione. Diversamente la data relativa alla Scadenza finale andrà determinata calcolando la decorrenza di sei mesi dalla Scadenza Ultima, con la conseguenza che da tale momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto.

Si ricorda che, il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alle predette prestazioni di esodo dovrà essere redatto secondo lo schema allegato al precedente messaggio INPS n. 216/2016.

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