Incentivi economici per assunzioni a tempo e indeterminate. Il Dl occupazione punta su giovani e disoccupati
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 11 luglio 2013
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Il
decreto legge 76/2013, c.d. “decreto occupazione”, reca i primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché alcune misure finanziarie
urgenti.
Il ministero del Lavoro, con un documento pubblicato sul sito il 26 giugno 2013, per la parte incentivante del pacchetto lavoro, riassume le misure pensate per favorire l’occupazione:
Il ministero del Lavoro, con un documento pubblicato sul sito il 26 giugno 2013, per la parte incentivante del pacchetto lavoro, riassume le misure pensate per favorire l’occupazione:
Interventi atti a stimolare la crescita dell’occupazione e il reimpiego dei disoccupati
• Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati beneficiari di ASpI
• Mantenimento dello status di disoccupato sotto un soglia di reddito minimo
• Ritocchi nelle forme contrattuali, in particolare per il lavoro a termine, l'apprendistato, per le collaborazioni e per il lavoro occasionale
• Estensione ai meno giovani dei benefici per la creazione di nuove imprese
Interventi focalizzati sui giovani
• Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato
• Incentivi per tirocini che consentono l'alternanza studio/lavoro degli universitari
• Incentivi per tirocini formativi nel Mezzogiorno
• Maggiore orientamento degli istituti professionali alle esigenze del mercato del lavoro
• Avvio delle attività per la messa in pratica della “Garanzia Giovani” (Youth Guarantee)
(si intende affrontare il drammatico problema dei NEET , ossia not in employment, education or training, giovani che non lavorano, né sono inseriti in un curriculum scolastico o formativo)
Potenziamento delle politiche attive del lavoro
• Banca dati delle politiche attive e passive
• Struttura di missione per le politiche attive presso il Ministero del Lavoro
(si vuol favorire un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro in termini di qualifiche e capacità, stimolando così occupazione, produttività e crescita)
Incentivi economici per le assunzioni di lavoratori GIOVANI (in via sperimentale)
Relativi all'assunzione di lavoratori svantaggiati ex regolamento comunitario 800/2008, con un’età compresa tra 18 e 29 anni
Beneficiari giovani tra i 18 e i 29 anni ↓ privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale o che vivano soli con una o più persone a carico (come ad esempio nel caso di persone separate i che hanno obblighi nei confronti di familiari) |
Al datore di lavoro, anche non imprenditore, spetta un beneficio economico equivalente alla
→ decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1.950 euro al mese, per un periodo di 12 0 18 mesi,
(Più precisamente il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili )
ma solo se l’assunzione aumenta l’occupazione complessiva dell’impresa, ossia deve determinare un incremento occupazionale netto, almeno con il subentro di un lavoratore al posto di quello con contratto trasformato (per questo subentro non sono richiesti requisiti specifici)
(Più precisamente il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili )
→
erogato dall’Inps su base mensile, mediante conguaglio contributivo
(per l’agricoltura si seguono le regole specifiche del settore),
previa verifica dell’attivazione del rapporto di lavoro.
Differenti periodi di fruizione
1. In caso di nuova assunzione a tempo indeterminato di uno dei beneficiari l’incentivo durerà per un periodo di 18 mesi.
2. In caso della trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è limitato a 12 mesi.
Incremento
occupazionale netto: calcolato secondo un sistema che prende in
considerazione il numero dei lavoratori rilevato ogni mese e il numero
dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
l’assunzione. I lavoratori a tempo parziale vengono calcolati
“pro – quota” ex art. 6 del Dlgs 61/2000. L’incremento occupazionale va
verificato al netto delle diminuzioni verificatesi in società
controllate o collegate - ex 2359 c.c. - o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Dal computo si escluderanno i
lavoratori in riferimento per i quali il datori di lavoro abbiano già
beneficiato dell’incentivo.
Operatività
La decorrenza del beneficio, verrà resa pubblica dal Ministero del lavoro, e varranno le assunzioni effettuate fino al 30 giugno del 2015.
Si dovranno aspettare le modalità dettate dall’Inps per l’invio telematico delle domande.
Per le regioni che prevedono ulteriore finanziamento, lo stesso si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013.
Budget
- 500 milioni di euro per il periodo 2013-2016 nelle otto regioni del Mezzogiorno, a valere su fondi europei;
- 294 milioni di euro per il medesimo periodo per le altre aree del Paese.
Le Regioni possono finanziare ulteriormente, e con fondi propri, le misure in questione.
Stante il limite di risorse disponibili, gli incentivi saranno riconosciuti in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute. |
Condizioni per fruire
Per le regole generali sulle condizioni per fruire degli incentivi si rimanda all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012 di riforma del lavoro, spiegate in maniera completa dall’Inps con la circolare n.137/2012, nonché al rispetto dei parametri oggettivi di cui all’art. 40 del Regolamento (CE) 800/2008 (il beneficio non può superare una intensità di aiuto del 50 % dei costi ammissibili cosi come individuati dal regolamento citato).
In sintesi, l’incentivo non spetta se:
- l'assunzione deriva da un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione);
- l'assunzione non rispetta il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine);
- relativi a lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore).
Incentivi economici per le assunzioni di lavoratori in ASPI
Al datore di lavoro che, dal 28 giugno 2013,
assume a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuto, lavoratori
che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),
per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, è prevista la concessione di un contributo mensile (presumibilmente a conguaglio) pari al ↓ 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. |
Così,
se un disoccupato ha ancora 10 mesi di ASPI da percepire, 5 mesi del
sussidio spettano all’impresa che lo assume a tempo indeterminato.
L’Inps, che dietro richiesta del datore erogherà l’incentivo, dovrà stabilire le modalità per le domande entro il 27 agosto 2013.
Il decreto interviene anche a ripristinare la pregressa disposizione che stabiliva il limite di reddito annuale entro cui si mantiene lo stato di disoccupazione, per consentire ai disoccupati di svolgere alcune attività lavorative senza perdere lo status di disoccupato. I limiti: reddito derivante da attività di lavoro dipendente, co.co.co.e a progetto € 8.000 annuali, e derivante da attività di lavoro autonomo € 4.800 annuali.
L’incentivo non spetta
Relativamente alle assunzioni di quei lavoratori che nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Inoltre:
- l’impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento (dunque, all’atto della comunicazione di avviamento), che non ricorrono le condizioni ostative citate;
- per i casi di disoccupazione intercorsi nel 2013 l’ASpI è erogata rispettivamente per un periodo di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni;
- nulla è accennato in merito ai percettori di mini-ASpI.
L’Inps, che dietro richiesta del datore erogherà l’incentivo, dovrà stabilire le modalità per le domande entro il 27 agosto 2013.
Il decreto interviene anche a ripristinare la pregressa disposizione che stabiliva il limite di reddito annuale entro cui si mantiene lo stato di disoccupazione, per consentire ai disoccupati di svolgere alcune attività lavorative senza perdere lo status di disoccupato. I limiti: reddito derivante da attività di lavoro dipendente, co.co.co.e a progetto € 8.000 annuali, e derivante da attività di lavoro autonomo € 4.800 annuali.
L’incentivo non spetta
Relativamente alle assunzioni di quei lavoratori che nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Inoltre:
- l’impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento (dunque, all’atto della comunicazione di avviamento), che non ricorrono le condizioni ostative citate;
- per i casi di disoccupazione intercorsi nel 2013 l’ASpI è erogata rispettivamente per un periodo di 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni;
- nulla è accennato in merito ai percettori di mini-ASpI.
SUD, incentivo prorogato
È prorogato al 15 maggio 2015
il termine per la fruizione dell'incentivo previsto dall’articolo 2 del Dl 70/2011, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati effettuate dal 13 maggio 2011 nel
mezzogiorno.
Tali assunzioni devono essere in sovrannumero rispetto ai dodici mesi precedenti alla data di assunzione e spettano in misura pari al 50% del costo salariale per 12 mesi nel caso di lavorati svantaggiati, 24 mesi nel caso di lavorati molto svantaggiati, nel rispetto del Reg.Ce. 800/2008.
Tali assunzioni devono essere in sovrannumero rispetto ai dodici mesi precedenti alla data di assunzione e spettano in misura pari al 50% del costo salariale per 12 mesi nel caso di lavorati svantaggiati, 24 mesi nel caso di lavorati molto svantaggiati, nel rispetto del Reg.Ce. 800/2008.
BANCA DATI delle politiche attive e passive
Lo scopo è di integrare i diversi sistemi informativi esistenti, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Con l’art. 8 è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la
Con l’art. 8 è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la
Banca dati delle politiche attive e passive
→ raccoglierà informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro (ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali), sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego.
→ raccoglierà informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro (ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali), sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego.
Alla
costituzione della Banca dati, che rappresenta una componente del
sistema informativo lavoro (ClicLavoro), concorrono le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Inps, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Università
pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Quadro normativo e di prassi:
- decreto legge 76/2013
- regolamento comunitario 800/2008
- articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012
- Inps circolare n. 137/2012
- articolo 2 del Dl 70/2011
- regolamento comunitario 800/2008
- articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012
- Inps circolare n. 137/2012
- articolo 2 del Dl 70/2011
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