Incentivi assunzioni, riepilogo istruzioni INPS

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Incentivi assunzioni, riepilogo istruzioni INPS

Da inizio anno, l’INPS ha emanato molteplici indicazioni perché le aziende potessero agevolmente fruire degli incentivi fiscali previsti per le nuove assunzioni stabili.

In particolare, il 22 marzo 2018, l’INPS ha tenuto una videoconferenza formativa incentrata sull’esonero contributivo istituito quest’anno e sugli incentivi per i NEET e le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno.

A seguito di tale evento, sono state distribuite dall’Istituto delle utili slides illustrative delle sue circolari n. 40, 48 e 49 del 2018 che riguardano, rispettivamente:

  • l’esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017);

  • l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato effettuata tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 di giovani NEET aderenti al Programma “Garanzia Giovani”;

  • l’incentivo Occupazione Mezzogiorno per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Appare utile, allora, riepilogare i contenuti delle slides e delle circolari in riferimento a ciascuna tipologia di esonero contributivo.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI AI SENSI DELLA LEGGE N. 205/2017

Chiarimenti relativi a tale incentivo sono stati forniti nella circolare INPS del 2 marzo 2018, n. 40.

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo

L’incentivo, a carattere strutturale, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. In particolare:

  • datori di lavoro imprenditori o non imprenditori;

  • consorzi di bonifica e industriali;

  • enti morali;

  • ex IPAB;

  • enti pubblici trasformati in associazioni o fondazioni;

  • enti pubblici economici;

  • enti ecclesiastici;

  • istituti autonomi case popolari;

  • aziende speciali costituite anche in consorzio;

  • AVIS.

L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.

 

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, anche in somministrazione.

L’assunzione deve riguardare soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai 35 anni).5

Casi di esclusione:

  • rapporti di apprendistato;

  • contratti di lavoro domestico;

  • contratti di lavoro intermittente;

  • contratti di lavoro occasionale.

L’esonero spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017 se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà, pertanto, fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

L’esonero spetta anche nelle ipotesi di assunzione entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% del monte ore previsto;

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;

  • periodi di apprendistato in alta formazione.

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo, pari all’esonero del versamento del 50% dei contributi, non può essere superiore alla misura massima di € 3.000 su base annua, per un massimo di 36 mesi.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a € 250.
La soglia massima giornaliera di esonero contributivo corrisponde a € 8,06.

La fruizione del beneficio (in 12 quote mensili) potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive.

Non sono esonerabili le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.

E’ compatibile con le seguenti forme di incentivo all’occupazione:

  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI; residua

  • l’incentivo per Occupazione Mezzogiorno.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

  • rispetto dei principi previsti per il godimento degli incentivi stabiliti per le assunzioni;

  • non violazione del diritto di precedenza;

  • non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

  • rispetto dei termini per l’invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie;

  • regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziali;

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;

  • il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento del lavoratore assunto con incentivo né di qualsiasi altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

 

Casi particolari

  • l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero non consente la fruizione dell’esonero contributivo;

  • con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;

  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. o in caso di trasferimento di azienda, con passaggio del dipendente/dipendenti al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

 

Revoca del beneficio

Se il datore di lavoro procede al licenziamento nei 6 mesi successivi, il beneficio viene revocato e quanto già fruito sarà recuperato.

 

Funzionalità

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, l’INPS ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro ed i lavoratori possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018, ovvero a partire dalla predetta data.

 

Istruzioni operative: gli elementi e i codici da inserire nella denuncia contributiva

Sistema UniEmens Flusso di competenza di marzo 2018

<DenunciaIndividuale>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

<TpoIncentivo> “GECO” (caso A), “GAPP” (Caso B), “GALT” (Caso C). <CodEnteFinanziatore> “H00” (Stato)
<ImportoCorrIncentivo> Importo a conguaglio relativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio e febbraio 2018

DM2013 “VIRTUALE”

Codice conguaglio: “L472” (caso A), “L474” (Caso B), “L476” (Caso C). • Codice recupero: “L473” (caso A), “L475” (Caso B), “L477” (Caso C).

Sistema DMAG

Oltre ai dati occupazionali e retributivi, dovranno essere indicati:

Tipo Retribuzione “Y”

Retribuzione Importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile

I dati saranno esposti nel DMAG a decorrere dalla competenza del 1° trimestre 2018.

 

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA>: Flusso di competenza di marzo 018

<ListaPosPA>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> Anno di riferimento dello sgravio <MeseRif> Mese di riferimento dello sgravio

<CodiceRecupero> “A” (caso A), “B” (caso B), “C” (Caso C)

<Importo> Importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI"

Tale esonero è disciplinato dal decreto direttoriale ANPAL del 2 gennaio 2018, n. 3 (modificato con decreto direttoriale ANPAL del 5 marzo 2018, n. 83).

Successivi chiarimenti sono stati forniti nella circolare INPS del 19 marzo 2018, n. 48)

 

Accesso al beneficio e lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Come nell’esonero sopra descritto, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, sul territorio nazionale (ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano).

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione (se hanno meno di 18 anni devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione).

 

Rapporti incentivati

L’incentivo è riconosciuto solo per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 e si applica ai seguenti rapporti, sia a tempo pieno che parziale:

  • assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

  • rapporti di apprendistato professionalizzante;

  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero è pari a € 8.060 su base annua riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e,
in ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante, l’agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo.

Se l’apprendistato è pari o superiore a 12 mesi la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato, se inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.

Per il periodo di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato, invece, non spetta nessun beneficio, anche se compreso nei 12 mesi.

 

Condizioni per il diritto all’incentivo

  • rispetti dei principi generali sugli incentivi occupazionali e sugli aiuti di Stato;

  • adempimento degli obblighi contributivi;

  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

  • rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Procedimento di ammissione al beneficio

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;


  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;


  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Da parte sua l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e sia stato preso in carico;

  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;


  • verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;


  • informa - mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro (fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi).

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni (analogamente, nel caso in cui l’istanza di prenotazione dell’incentivo non dovesse essere inizialmente accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani” ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente).

 

Fruizione del beneficio

La fruizione del beneficio (in 12 quote mensili) potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’INPS, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

 

Istruzioni operative: gli elementi e i codici da inserire nella denuncia contributiva

Sistema UniEmens io: Flusso di competenza di aprile 2018

<DenunciaIndividuale>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

<TpoIncentivo> “NEET” (entro i limiti "de minimis") e “DION” (oltre i limiti "de minimis") <CodEnteFinanziatore> “H00”

<ImportoCorrIncentivo> Importo a conguaglio relativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione può avvenire solo nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2018

DM2013 “VIRTUALE”
Codice conguaglio: “L491” (entro i limiti "de minimis") e “L493” (oltre i limiti "de minimis")
Codice recupero: “L492” (entro i limiti "de minimis") e “L494” (oltre i limiti "de minimis")

 

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore:
Esporre il codice “2T” nell’elemento <Assunzione>

Valorizzare l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico

Sistema UniEmens in cumulo Flusso di competenza di aprile 2018

<DenunciaIndividuale>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

<TpoIncentivo> “IONC” (entro i limiti "de minimis") e “NETC” (oltre i limiti "de minimis") <CodEnteFinanziatore> “H00”

<ImportoCorrIncentivo> Importo a conguaglio relativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione può avvenire solo nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2018

DM2013 “VIRTUALE”
Codice conguaglio: “L495” (entro i limiti "de minimis") e “L497” (oltre i limiti "de minimis")
Codice recupero: “L496” (entro i limiti "de minimis") e “L498” (oltre i limiti "de minimis")

 

Sistema DMAG

Oltre ai dati retributivi, dovranno essere indicati:

Tipo Retribuzione “Y”
CODAGIO C.A. “NT”
Retribuzione Importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile

 

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA> Avvio: Flusso di competenza di apre2018

<ListaPosPA>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> Anno di riferimento dello sgravio <MeseRif> Mese di riferimento dello sgravio

<CodiceRecupero> “D” (entro i limiti "de minimis") e “E” (oltre i limiti "de minimis") <Importo> Importo del contributo oggetto dello sgravio

 

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA> in cumulo di competenza di aprile 2018

<ListaPosPA>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> Anno di riferimento dello sgravio <MeseRif> Mese di riferimento dello sgravio

<CodiceRecupero> “F” (entro i limiti "de minimis") e “G” (oltre i limiti "de minimis") <Importo> Importo del contributo oggetto dello sgravio

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE”

L’esonero in questione è disciplinato dal decreto direttoriale del 2 gennaio 2018, n. 2, pubblicato il 26 gennaio 2018 dall’ANPAL (modificato dal decreto direttoriale ANPAL del 5 marzo 2018, n. 81).

Successivi chiarimenti sono stati forniti nella circolare INPS del 19 marzo 2018, n. 49)

 

Accesso al beneficio e lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Analogamente alle ipotesi di cui sopra, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

L’incentivo spetta per l’assunzione di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Ai fini dell’accesso al beneficio, se il lavoratore ha dai 16 ai 34 anni, è sufficiente che risulti disoccupato, mentre dai 35 anni in poi deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

 

Lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito

Si considera privo di impiego regolarmente retribuito il lavoratore che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha:

  • prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;

  • svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986).

 

Ambito territoriale di ammissione al beneficio

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione meno sviluppata (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o
in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Nel caso di spostamento della sede di lavoro:
• al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento;

• da regione in transizione ad una meno sviluppata o, viceversa, l’incentivo può continuare fino alla sua naturale scadenza.

 

Tipologie di rapporti incentivati

  • Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

  • Rapporti di apprendistato professionalizzante.

  • Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Casi di esclusione

  • Lavoro domestico.

  • Lavoro intermittente.

  • Lavoro occasionale.

  • Contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

  • Contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Tipologie contrattuali

Rapporti a tempo pieno.

Rapporti a tempo parziale.

 

Casi particolari

  • In caso di trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione né del requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro;

  • In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Limitazioni

In favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a € 200.000.000, incrementabili fino a € 500.000.000 a seguito dell’approvazione del PON SPAO.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nella soglia massima di esonero pari a € 8.060 su base annua riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità (€ 21,66/giorno (€ 671,66/31), nel caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese).

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante, l’agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo.

Se l’apprendistato è pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato; se inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Per il periodo di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato, invece, non spetta nessun beneficio, anche se compreso nei 12 mesi.

 

Condizioni per il diritto all’incentivo

  • Rispetto delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria.

  • Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

  • Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

  • Adempimento degli obblighi contributivi.

  • Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro.

  • Rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’incentivo è cumulabile solamente con l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018. Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale è pari a € 5.060, per un ammontare massimo pari ad € 421,66 e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di € 13,60 per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Procedimento di ammissione al beneficio

Per l’invio della domanda preliminare di ammissione al beneficio, nel modulo di istanza OMEZ, presente nell’applicazione DiResCo, il datore deve indicare:

  • lavoratore assunto che potrà essere assunto ovvero trasformato a tempo indeterminato;

  • regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

  • retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

  • aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

  • se intende fruire anche dell’esonero previsto dall’art.1, c. 100 e ss., della L. n. 205/2017.

Nei casi di mancato accoglimento per carenza di fondi o assenza di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro validamente rilasciata, superati i 30 giorni dovrà essere presentata una nuova istanza.

Se l’istanza di prenotazione viene accolta, il datore di lavoro deve invece comunicare l’avvenuta assunzione entro 10 giorni di calendario, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto al beneficio e determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme.

 

Fruizione del beneficio

La fruizione del bonus, in 12 quote mensili, avviene mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive e l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

 

Istruzioni operative: gli elementi e i codici da inserire nella denuncia contributiva

Sistema UniEmens vvio: Flusso di competenza di aprile 2018

<DenunciaIndividuale>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

<TpoIncentivo> “OMEZ” (entro i limiti "de minimis") e “DEMO” (oltre i limiti "de minimis") <CodEnteFinanziatore> “H00”

<ImportoCorrIncentivo> Importo a conguaglio relativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione può avvenire solo nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

 

Sistema UniEmens in cumulo Avvio: Flusso di competenza di aprile 2018

<DenunciaIndividuale>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

<TpoIncentivo> “MEZC” (entro i limiti "de minimis") e “IOMC” (oltre i limiti "de minimis") <CodEnteFinanziatore> “H00”

<ImportoCorrIncentivo> Importo a conguaglio relativo al mese corrente

<ImportoArrIncentivo> Importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione può avvenire solo nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2018

 

Sistema DMAG
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.

Oltre ai dati retributivi, dovranno essere indicati:

Tipo Retribuzione “Y”
CODAGIO C.A. “MZ”
Retribuzione Importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile

L’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà calcolato dall’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

 

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA> vvio: Flusso di competenza di aprile 2018

<ListaPosPA>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> Anno di riferimento dello sgravio <MeseRif> Mese di riferimento dello sgravio

<CodiceRecupero> “H” (entro i limiti "de minimis") e “I” (oltre i limiti "de minimis") <Importo> Importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA> in cumulovvio: Flusso di

<ListaPosPA>

<Imponibile> Imponibile previdenziale del mese
<Contributo> Contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> Anno di riferimento dello sgravio <MeseRif> Mese di riferimento dello sgravio

<CodiceRecupero> “J” (entro i limiti "de minimis") e “K” (oltre i limiti "de minimis") <Importo> Importo del contributo oggetto dello sgravio

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205

ANPAL - Decreto direttoriale del 2 gennaio 2018, n. 2 (modificato con decreto direttoriale del 5 marzo 2018, n. 81)

ANPAL - Decreto direttoriale del 2 gennaio 2018, n. 3 (modificato con decreto direttoriale del 5 marzo 1018, n. 83)

INPS - Circolare del 2 marzo 2018, n. 40

INPS - Circolare del 19 marzo 2018, n. 48

INPS - Circolare del 19 marzo 2018, n. 49

 

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