Incarichi esterni, la gara è la regola
Pubblicato il 16 gennaio 2009
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La Corte conti dell'Emilia Romagna, con deliberazioni da n. 105 a n. 113 del 18 dicembre 2008, ha ribadito la necessità, per l'attribuzione di incarichi esterni da parte di enti locali, di prevedere una procedura comparativa. Così, in primo luogo, gli enti devono riscontrare in concreto e con riferimento a precisi parametri, l'assenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea a svolgere l'incarico. L'affidamento diretto di un incarico, evidenziano i giudici, deve rappresentare un'eccezione, che dovrà essere motivata caso per caso nell'atto dirigenziale e deve considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della “particolare urgenza“ ovvero “quando l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze e qualificazioni dell'incaricato”.
- ItaliaOggi, p. 16 – Incarichi esterni, la gara è la regola – Esposito
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