Inapplicabilità, in sede contenziosa, di decadenze relative alla fase amministrativa

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Il contribuente ha la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'articolo 2, comma 8 bis del DPR n. 322/1998, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Detto termine, infatti, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, quand'anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo, in considerazione dei principi della capacità contributiva e del diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 6665 depositata il 1° aprile 2015.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 41 - In contenzioso errori correggibili - Ambrosi

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