INAIL. Termini scadenti di sabato e adempimenti posti in essere il primo giorno lavorativo

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L’INAIL, con nota prot. 1550 del 2 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’irrogazione di sanzioni amministrative formali qualora il termine previsto dall’art. 12, commi 3 e 4, del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, scada nella giornata di sabato e l’adempimento previsto sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Dopo aver analizzato le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo e del Codice di Procedura Civile ed aver acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Istituto in merito all’applicazione delle stesse in via analogica, l'INAIL ha concluso che, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 T.U. scada il sabato, l’adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che, qualora le denunce in argomento siano effettuate oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni e le modificazioni si siano verificate, le Sedi dovranno prestare attenzione alla data di presentazione delle stesse e provvedere all’annullamento della sanzione automaticamente elaborata dalla procedura GRAWeb, qualora detto termine cada di sabato o in giorno festivo e l’adempimento sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo, onde evitare richieste di sanzioni amministrative non dovute.
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