INAIL: revisione delle tabelle professionali nell’industria e nell’agricoltura

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INAIL: revisione delle tabelle professionali nell’industria e nell’agricoltura

Con il decreto 10 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le nuove tabelle sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.

Revisione delle tabelle

La revisione delle tabelle avviene con cadenza annuale su proposta della commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali.

Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica, costituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 381.

Malattie tabellate

Per malattie tabellate si intendono tutte quelle malattie individuate nelle due tabelle (industria e agricoltura), provocate dalle lavorazioni indicate nelle stesse e denunciate entro un determinato periodo di tempo dalla cessazione dell’attività rischiosa.

Si rammenta che, per le malattie tabellate vale la presunzione legale d’origine pertanto non è richiesta alcuna prova del nesso eziologico con la malattia professionale.

Principali caratteristiche

Con la circolare n. 7 del 15 febbraio 2024, l’Inail illustra le principali caratteristiche generali delle nuove tabelle professionali nell’industria e nell’agricoltura.

La malattia professionale qualificata come tabellata deve rispettare contemporaneamente i contenuti delle tre colonne:

  • nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice “ICD-10”;
  • nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all'azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione (ad esempio nell’ipoacusia da rumore);
  • nella terza colonna, è riportato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Presunzione legale

La presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

  • l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
  • l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
  • la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail potrà superare la presunzione legale esclusivamente nel caso in cui siano dimostrate le seguenti condizioni:

  • assenza ovvero non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
  • che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
  • che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
  • che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
  • che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. La manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Nuova formulazione delle tabelle

L’INAIL rende note le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle:

  • eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi;
  • eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi;
  • introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
  • l’aggettivazione “non occasionale” è stata sostituita con la locuzione “abituale e sistematica”;
  • inserimento del termine “maligno” al fine di rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne.

Applicazione del nuovo sistema tabellare

Il nuovo sistema tabellare decorre dalle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023.

Per tutti i casi ad oggi in corso di istruttoria continuerà ad applicarsi la normativa in vigore al momento della presentazione delle domande.

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