INAIL: chiarimenti erogazione prestazioni sanitarie per gli studenti

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INAIL: chiarimenti erogazione prestazioni sanitarie per gli studenti

Con l’istruzione operativa del 20 novembre 2024, n. 11322, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti riguardanti le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, con particolare attenzione a quelle integrative e riabilitative destinate agli studenti che frequentano scuole o istituti di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente a un evento lesivo.

Tutela assicurativa per gli alunni: ambito di applicazione

La tutela assicurativa per gli alunni delle scuole o istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, pubblici o privati, impegnati in esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, è regolata dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28, che definiscono le prestazioni sanitarie erogabili a questa categoria di assicurati.

L'estensione delle tutele per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 riguardano esclusivamente l'ambito operativo legato all'occasione di lavoro e non le prestazioni garantite.

Risposte dell’INAIL ai quesiti

L’INAIL ha chiarito che, in caso di infortunio, è tenuto a garantire all’assicurato cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea, e anche dopo la guarigione clinica, qualora siano utili al recupero della capacità lavorativa o dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che lo studente prosegua o meno la frequenza scolastica.

Sono esclusi da queste disposizioni i casi previsti dagli articoli 72 e 88 del sopracitato DPR, che prevedono rispettivamente:

  • la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l'indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli;
  • la facoltà dell’Inail di disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura.

L'Istituto collabora inoltre con strutture pubbliche o private, in accordo con le regioni, senza oneri aggiuntivi per le imprese.

Destinatari della tutela assicurativa

La tutela assicurativa sopra descritta si applica agli alunni delle scuole, inclusi coloro che frequentano i percorsi PCTO e gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (giovani dai 15 ai 25 anni compiuti), e quelli di alta formazione e ricerca.

Infine, è prassi comune che studenti con traumi o fratture continuino a frequentare le lezioni o a sostenere esami, anche prima della completa guarigione clinica.

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