Inail, benefici più facili

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L’Inail, nella circolare n. 32 del 26 giugno 2006, illustra la disciplina del contratto di inserimento e del regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro. In particolare, l’Istituto assicuratore spiega che il datore di lavoro è esentato dall’obbligo di attestare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di legge per usufruire degli incentivi economici contributivi connessi all’assunzione di lavoratori con contratto di inserimento, mentre lo stesso Istituto potrà effettuare opportune verifiche al riguardo. Questa presa di posizione segue quelle del ministero del Lavoro e dell’Inps. Introdotto dalla riforma del lavoro (Dlgs 276/2003), il contratto di inserimento ha la finalità di promuovere l’occupazione di lavoratori svantaggiati. Il ricorso a tale tipo di contratto è possibile soltanto per alcune categorie di datori di lavoro e per i lavoratori espressamente individuati dalla normativa. In merito, l’Inail precisa che la categoria dei disoccupati di lunga durata comprende i soggetti che, dopo aver perso il posto di lavoro o aver cessato un’attività di lavoro autonomo, si trovino alla ricerca di un’altra occupazione da almeno 12 mesi e che, in questa categoria, vanno ricompresi anche i soggetti che siano disoccupati per effetto di dimissioni volontarie. Per quanto riguarda le prestazioni Inail, i lavoratori con contratto di inserimento sono equiparati ai dipendenti in formazione e lavoro e in caso di infortunio o di malattia professionale dovranno essere liquidate le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori, ossia quelle calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita nei limiti di legge. Infine, l’Inail spiega che restano confermate le disposizioni relative alla denuncia nominativa assicurati (codice fiscale del lavoratore assunto o licenziato o dimessosi), da effettuarsi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Dlgs n. 38/2000 (riforma Inail).

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Inserimento con sgravi facilitati – Cirioli

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