INAIL: aggiornato il tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili

Pubblicato il



INAIL: aggiornato il tasso di interesse per rateazioni e sanzioni civili

Con la circolare n. 28 del 20 settembre 2024, l’Inail comunica l’aggiornamento del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti relativi ai premi assicurativi e accessori, nonché le sanzioni civili applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento. L’aggiornamento deriva dalla decisione da parte della Banca Centrale Europea (BCE) del 12 settembre 2024 (Allegato 1), che ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) con decorrenza dal 18 settembre 2024.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

I piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 saranno determinati applicando un tasso di interesse del 9,65%. Di converso, i piani già in corso rimarranno invece invariati, con il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (Allegato 2).

Sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui importo è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile pari al 9,15% (tasso di rifinanziamento maggiorato di 5,5 punti);
  • al pagamento di una sanzione civile pari a 3,65% senza maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni in unica soluzione e spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Sanzioni per evasione contributiva

Nel caso di evasione contributiva dovuta a omissioni o dichiarazioni non veritiere, il datore di lavoro che denuncia spontaneamente la situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sarà soggetto alle seguenti sanzioni civili:

  • 9,15% annuo (tasso maggiorato di 5,5 punti) se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia;
  • 11,15% annuo (tasso maggiorato di 7,5 punti) se il versamento in unica soluzione sia effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

NOTA BENE: In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro i termini di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedura concorsuale, sono previste riduzioni delle sanzioni civili, che possono scendere fino al tasso legale, a condizione che siano pagati integralmente i contributi e le spese. Nello specifico, il tasso sarà ridotto al 3,65% in caso di mancato o ritardato pagamento e al 5,65% in caso di evasione.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito