In vigore l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati

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In vigore l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati

Dal primo gennaio è ormai obbligatorio verso i soggetti privati, emettere la fattura nel formato elettronico; l’obbligo di emissione del documento digitale, da effettuarsi mediante il Sistema di Interscambio (SDI), si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia tra soggetti passivi Iva residenti o stabiliti.

La circolare n. 13 del 2 luglio 2018, dell’Agenzia delle Entrate, ha escluso dall’obbligo i soggetti non residenti meramente “identificati” in Italia, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che è ammessa la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) esonera espressamente dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regimi di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

Tali soggetti sono comunque destinatari di fatture in formato elettronico, quando emesse da altri soggetti che sono obbligati alla fatturazione elettronica.

 

I soggetti in regime di vantaggio, in relazione alle fatture ricevute elettronicamente, non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui non comunichino al cedente/prestatore la PEC, ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

 

Esoneri previsti dal collegato fiscale

In sede di conversione in legge del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2019), la platea dei soggetti esonerati è stata ampliata includendo le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario agevolato ex L. n. 398/19918, che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a euro 65.000.

 

Con riferimento agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti che applicano il regime forfettario opzionale, il D.L. n. 119/2018 disponeva che gli stessi siano adempiuti dai cessionari laddove questi ultimi siano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

 

NB! - La legge di Bilancio per il 2019, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha abrogato quanto previsto dal D.L. 119/2018 all’articolo 10 il quale disponeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle società sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale dovessero essere adempiuti dai cessionari.

 

Il D.L. n. 119/2018 prevede l’esonero, per il 2019, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema stesso.

Si tratta in particolare di:

  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica.

 

I requisiti della fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SDI) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SDI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture.

Una caratteristica importante della fattura elettronica è il possesso di alcuni requisiti, sanciti dalla legge, in particolare:

  • l’identità del fornitore, prestatore di beni o servizi o dell’emittente della fattura deve essere certa;
  • il contenuto della fattura non può essere alterato;
  • la leggibilità.

 

Chi emette una fattura elettronica può utilizzare la tecnologia meglio idonea per garantire i requisiti sopra indicati.

 

Il contenuto della fattura elettronica

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-bis dello stesso decreto.

Il contenuto di una fattura elettronica è rappresentato dai seguenti dati:

  • elementi obbligatori di cui agli artt. 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, fiscalmente rilevanti;
  • informazioni obbligatorie, indispensabili per la corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio;
  • informazioni facoltative per agevolare la gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione.

 

Quanto agli elementi obbligatori di cui al D.P.R. n. 633/1972, ricordiamo:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • partita Iva del soggetto cedente o prestatore e del cessionario o committente;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (a decorrere dal 1° luglio 2019);
  • altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

 

Il riferimento alla data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi costituisce una novità introdotta con il D.L. n. 119/2018, collegata alla possibilità, prevista dallo stesso decreto che la fattura posso essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 e servirà a superare la possibile difficoltà dell’emissione della fattura entro le ore 24,00 dello stesso giorno a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Primo semestre senza sanzioni

Il citato collegato fiscale, all’articolo 10, ha anche previsto per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, la disapplicazione delle sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva.

Le sanzioni, inoltre, sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.

Le sanzioni richiamate dalla disposizione sono quelle di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, ovvero:

  • sanzione dal 90 e al 180% dell’imposta per chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili Iva;
  • sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250 per il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, sempre che non provveda a regolarizzare l’operazione con le previste modalità.

 

Ovviamente bisognerà considerare i diversi termini di effettuazione della liquidazione mensile o trimestrale.

 

Deve aggiungersi per completezza che in sede di conversione in legge è stata aggiunta una norma che estende l’efficacia di tali disposizioni (relative alle sanzioni) fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile.

 

Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali (B2C)

Quando si emette una fattura nei confronti dei privati, chi emette la fattura deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale “0000000” e il campo “Codice Fiscale” inserendo ovviamente il codice fiscale del cliente.

Una mancata compilazione di uno dei due campi comporterà lo scarto della fattura. Nel caso dei consumatori finali, il fornitore ha l’obbligo di consegnare una copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del cliente stesso.

 

Emissione nei confronti dei soggetti passivi Iva

Quando, invece, si emette fattura nei confronti di un soggetto Iva si compilerà il campo “Codice destinatario” inserendo l’indirizzo telematico comunicato dal proprio cliente che potrà essere costituito alternativamente da:

  • un codice alfanumerico di 7 cifre, in caso il cliente utilizzi i canali accreditati (web service o FTP);
  • il codice convenzionale “0000000”, con contestuale indicazione nel campo “PEC Destinatario” dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal cliente;
  • il codice convenzionale “0000000”, nel caso in cui il cliente non abbia comunicato al fornitore il codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dallo SDI.

 

Nei primi due casi il sistema di interscambio (SDI) mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica.

 

In entrambi i casi, se per cause tecniche non imputabili allo SDI il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse possibile, lo SDI rende disponibile al cliente la fattura elettronica nella sua area riservata, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

 

Nel terzo caso, viene resa disponibile dallo SDI la fattura elettronica al destinatario nella sua area riservata, un duplicato della fattura elettronica è reso disponibile nell’area riservata dell’emittente.

 

Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi agevolati

Per le fatture destinate ad un soggetto che applica il regime di vantaggio, il regime forfettario o il regime speciale per i produttori agricoli valgono le stesse regole per i soggetti passivi Iva.

E’ stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che tali soggetti hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute nel caso in cui comunichino al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

In mancanza dell’indicazione di un indirizzo telematico, non sussiste l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute messe a disposizione dell’operatore nella sua area riservata.

 

Servizio di registrazione dell’indirizzo telematico

Per il recapito della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

In caso di utilizzo di tale servizio di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato, indipendentemente dall’indirizzo che il fornitore avrà indicato in fattura.

 

Operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità

Per le operazioni fuori campo Iva per le quali manca il presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, l’operatore non deve emettere una fattura e, pertanto, tali operazioni sono in linea generale escluse dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Con la fatturazione elettronica obbligatoria, tali disposizioni non sono state modificate e non si dovrà emettere fattura elettronica, ma qualora si volesse emettere fattura elettronica "fuori campo Iva" con il formato xml, si dovrà utilizzare il Codice Natura “N2”.

 

Autofatture

Per le autofatture ad esempio relative agli omaggi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste vanno trasmesse allo SDI. L’autofattura deve essere trasmessa allo SDI utilizzando lo stesso codice delle fatture (TD01), salvo per le “autofatture denuncia”, ossia quelle emesse ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 che hanno un codice diverso (TD20).

 

Fatture in Reverse charge

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia è tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 (esterometro).

 

Per gli acquisti interni, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante il Codice Natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa, ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, non richiede necessariamente il transito per lo SDI.

 

La circolare 13/2018 ha chiarito che alternativamente alla integrazione della fattura, può essere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della stessa.

 

NB! - La trasmissione allo SDI dell’integrazione della fattura in reverse charge è un adempimento facoltativo non oggetto di sanzioni.

 

Fatture immediate e differite

Nel caso di fattura immediata, il documento deve essere emesso al momento di effettuazione dell’operazione, ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

La Circolare n. 225 del 16 settembre 1996 prevede che “l’adempimento in parola deve ritenersi soddisfatto qualora l’operatore emetta la fattura entro le ore 24 del giorno in cui, nei termini sopra esposti, è stata effettuata l’operazione”.

Come già anticipato, il D.L. 119/2018 introduce, dal 1° luglio 2019, una norma di valenza generale che consente l’emissione della fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Chi si avvale di tale possibilità dovrà darne evidenza nel documento stesso, indicando quest’ultima data. Tale obbligo non riguarda chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.

 

Nel caso di fattura differita, intesa come documento riepilogativo delle cessioni e le prestazioni effettuate nel mese nei confronti dello stesso cliente, questa può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ferma restando la liquidazione dell’imposta nel mese di effettuazione dell’operazione.

 

Tra i casi di fattura differita, occorre annoverare anche le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente per le quali la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (c.d. operazioni triangolari interne).

 

NB! - Per le fatture differite non valgono le nuove disposizioni relative al differimento di 10 giorni del termine di emissione previsto dal D.L. n. 119/2018.

 

Registrazione delle fatture

Per quanto concerne la registrazione delle fattura attive e passive, il D.L. n. 119/2018 (articoli 12 e 13) ha modificato gli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Le nuove disposizioni, in vigore dal 24 ottobre 2018, hanno previsto, in particolare, che:

  • le fatture emesse dovranno essere annotate in un apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. Fanno eccezione le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, le c.d. operazioni triangolari interne, che sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese;
  • per gli acquisti viene eliminato l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Vale l’assegnazione da parte dello SDI di un numero univoco quale strumento di identificazione della fattura elettronica.

 

Un’altra modifica operata dal D.L. n. 119/2018, fa riferimento alla possibilità di detrarre nel mese di competenza l’Iva relativa alle fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo.

Se, ad esempio, una fattura relativa a un’operazione effettuata il 30 gennaio, viene recapitata dallo SDI al destinatario il 3 febbraio, l’annotazione della stessa nel registro degli acquisti entro il 15 febbraio farà si che l’Iva indicata in fattura potrà essere detratta nella liquidazione di gennaio.

 

Conferimento delle deleghe agli intermediari

Un tema molto importante che riguarda la fatturazione elettronica riguarda le modalità di conferimento o revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. (modalità che sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018).

Gli intermediari abilitati possono utilizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”, per conto dei propri clienti che abbiano conferito loro una specifica delega.

 

Sono delegabili i seguenti servizi:

  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (delegabile solo agli intermediari);
  • consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva (delegabile solo agli intermediari);
  • registrazione dell’indirizzo telematico (delegabile solo agli intermediari);
  • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
  • accreditamento e censimento dispositivi.

 

NB! - La durata di ciascuna delega non può essere superiore a due anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di quattro soggetti.

 

Con il conferimento della delega relativamente ai primi tre servizi, l’intermediario potrà:

  • ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio. I file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema;
  • consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva del soggetto delegante;
  • consultare i dati Iva delle fatture emesse e ricevute dell’operatore Iva, rilevabili dalle comunicazioni di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute;
  • esercitare e consultare le opzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015, per conto del soggetto delegante;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;
  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”;
  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

 

Con il conferimento della delega, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

  • predisporre e trasmettere tramite Sistema di Interscambio fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica;
  • gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche (adesione al servizio, conservazione delle fatture elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettroniche conservate, revoca del servizio ed eventuale export di tutte le fatture elettroniche conservate);
  • visualizzare lo stato dell’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva (è necessaria in questo caso la delega alla "Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva");
  • generare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

 

Infine, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

  • accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
  • definire il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
  • visualizzare il ruolo definito al punto precedente.

 

Come si conferiscono le deleghe

Le deleghe agli intermediari possono essere conferite mediante tre modalità:

  • presentazione di un apposito modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite l’intermediario delegato con una determinata procedura.

 

Conferimento deleghe mediante intermediario

L’intermediario dovrà acquisire il modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati, dovrà istituire un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso e dovrà effettuare un invio massivo (Tramite Entratel) o puntuale (con una funzionalità web presente nella propria area riservata) dei dati per l’attivazione della delega.

 

Per attivare la delega si dovranno indicare:

  • i servizi che si intendono delegare;
  • la data di scadenza della delega;
  • la data di conferimento e il numero della delega annotato nell’apposito registro cronologico delle deleghe;
  • il tipo e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco, che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
  • elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega ovvero l’importo del volume di affari e l’imposta dovuta e a credito.

 

Se non risulta presentata una dichiarazione Iva nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, bisognerà procedere all’invio del modulo via PEC.

 

Nel caso di invio via PEC è necessario il conferimento di una procura speciale per la presentazione del modulo presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973.

 

Il file da inviare via PEC dovrà contenere:

  • le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, con le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi;
  • un prospetto, contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
  • la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file di cui sopra con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci o dall’utilizzo di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità.

 

Il file dovrà essere firmato digitalmente e inviato a: delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it.

 

NB! - La parte del modulo relativa all’autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio e nel caso di invio dei moduli tramite PEC.

 

 

Adempimenti a carico degli intermediari

Gli intermediari delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega tramite PEC conservano i moduli acquisiti, le copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli.

I moduli acquisiti (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) sono conservati elettronicamente nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

Tali moduli devono essere numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega o revoca;
  • codice fiscale, dati anagrafici e denominazione del contribuente delegante;
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

 

Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico).

Gli stessi intermediari sono soggetti a controlli direttamente presso la sede da parte dall’Agenzia delle Entrate e relativamente ai moduli acquisiti.

 

Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro)

Il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 prevede che gli operatori Iva residenti trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con riferimento alle suddette operazioni si dovranno comunicare:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero la tipologia dell’operazione.

 

La trasmissione (c.d. “esterometro”) viene effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo allo SDI la fattura emessa, in un file nel formato XML e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” valorizzando l’elemento con “XXXXXXX”.

 

Fatture elettroniche e imposta di bollo

Con il D.M. del 28 dicembre 2018, sono state individuare le regole relative al pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. Viene, in particolare, stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il 20 del primo mese successivo.

L’ammontare da versare sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, tale informazione sarà riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia.

Per il pagamento si potrà utilizzare il modello F24 predisposto dalle Entrate, oppure lo stesso potrà essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata con addebito sul conto corrente.

Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo dovranno riportare una specifica annotazione con riferimento alla suddetta imposta.

 

Quadro Normativo

Legge n. 205 del 27 dicembre 2018

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (Convertito nella Legge n.136 del 17 dicembre 2018)

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018

 

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