In gravidanza più limiti ai trasferimenti

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Il ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello avanzato dall’Unione industriale di Biella sull’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del Dl 151/2001, chiarisce che è possibile per la lavoratrice al rientro al lavoro dopo i congedi per maternità e paternità subire un temporaneo spostamento a mansioni non vietate anche al di fuori dell’unità produttiva - dove vi siano condizioni ambientali compatibili - purché la nuova sede di lavoro sia ubicata nello stesso comune e previo il consenso dell’interessata (nota del 19 luglio 2006, n. 1865). In altre parole, il citato Ministero nell’applicare le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 2, del Dl 151/2001 ha specificato che non essendoci alcun riferimento alle unità produttive nelle quali la lavoratrice avrebbe la possibilità di svolgere le diverse mansioni  (nel caso si rendesse necessario un suo spostamento in caso di pericolo per la sua salute), la stessa potrebbe essere trasferita anche al di fuori dell’unità produttiva in cui era inserita, ma solo rispettando tutta una serie di condizioni e acquisendo, in via preliminare, il consenso della persona interessata. 

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