In Gazzetta le regole per il sistema nazionale di certificazione dell'apprendimento permanente

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È in “Gazzetta Ufficiale” n. 39 del 15 febbraio 2013, ed entrerà in vigore il 2 marzo 2013, il decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, con le regole sull'apprendimento permanente dettate dalla Legge Fornero, n. 92 del 2012. Titola: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

DEFINIZIONE di APPRENDIMENTO PERMANENTE

Come anzitutto leggiamo nel testo, per "apprendimento permanente" il legislatore – in linea con le indicazioni dell’Unione europea - intende (articolo 4, comma 51, legge n. 92 del 2012) le attività volte a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Si classifica, sulla base del contesto e dell’intenzionalità dell’atto di apprendere, in:

- apprendimento formale (articolo 4, comma 52, legge n. 92 del 2012), ovvero l'attività che si svolge nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato;

- apprendimento non formale (articolo 4, comma 53, legge n. 92 del 2012), ovvero l'attività caratterizzata da una scelta intenzionale al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

- apprendimento informale (articolo 4, comma 54, legge n. 92 del 2012), ovvero l'attività che si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero anche a prescindere da una scelta intenzionale.

Pertanto, la Legge n. 92 del 2012, approvando il nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze, ha introdotto in quel sistema le attività informali prestate nella vita quotidiana, come il tempo libero.

Secondo il decreto – che entrerà in vigore il prossimo 2 marzo (eccetto l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che godono di un periodo transitorio pari a 18 mesi) - gli “enti titolati” a certificare le competenze delle persone (comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei tre contesti di apprendimento), attingendo da un repertorio pubblico dove andranno elencate tutte le possibili competenze, possono essere:

a. tutti i soggetti pubblici e
b. tutti i soggetti privati

che siano in possesso di un’autorizzazione o accreditamento regionale a certificare le competenze, come camere di commercio, scuole, università e istituzioni formative.

Obiettivo di fondo del legislatore è lo sviluppo del capitale umano che proviene dalle competenze acquisite in ogni contesto, anche, appunto, del tempo libero e della vita quotidiana non solo del lavoro, attraverso la promozione dell’apprendimento permanente che è, d’ora in avanti, rappresentato da ogni attività formalmente, non formalmente ed informalmente intrapresa “nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare:

- le conoscenze,
- le capacità e
- le competenze,

in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale
.”.

DEFINIZIONE di COMPETENZE


L’ultimo strumento richiamato dal testo di legge, per la messa a regime di un sistema nazionale di apprendimento permanente, è l’istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze. Di esse viene specificato il valore, dato dalla comprovata capacità di utilizzare, nel contesto del lavoro, dello studio, dello sviluppo professionale o dello sviluppo personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale.

Le competenze devono essere certificate da specifici enti titolari; vale a dire soggetti pubblici e soggetti privati ivi comprese camere di commercio, scuole, università …

CONCLUSIONE

Leggiamo in un documento ufficiale che il decreto sul riconoscimento delle competenze segna il termine di un percorso che ha visto il 2012 come anno di svolta.

E’ posto in risalto che i punti significativi del provvedimento riguardano:

a. l'affermazione che l'apprendimento permanente costituisce un "diritto della persona", per cui la Repubblica è impegnata ad assicurare a tutti "pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite";

b. la conferma che il sistema nazionale, per arrivare a certificare le competenze, deve riguardare gli apprendimenti formali come quelli non formali e informali, quindi compresi quelli acquisiti grazie alle esperienze di lavoro;

c. l'impegno a definire "repertori codificati a livello nazionale o regionale", omogenei in tutto il paese e referenziabili con i livelli dell'EQF;

d. l'integrazione pubblico-privato. Gli attestati o i certificati rilasciati a conclusione del processo di certificazione "costituiscono atti pubblici", e saranno quindi enti pubblici (Ministero del Lavoro, MIUR, Regioni, Province Autonome) che guideranno il sistema, e saranno loro – come detto - ad accreditare "soggetti pubblici o privati a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze";

e. la definizione di standard minimi di servizio che devono essere assicurati dall'ente pubblico, relativamente alle fasi di identificazione (messa in trasparenza delle competenze), valutazione (accertamento del possesso delle competenze), attestazione (rilascio di attestati o certificati) e di informazione e orientamento personalizzati per tutti i destinatari del servizio;

f. l'istituzione di un "Comitato tecnico nazionale", costituito da MdL, MIUR, Ministero dello Sviluppo, Regioni e Province Autonome, con il compito di elaborare delle Linee Guida per garantire la costruzione di un sistema che dovrà garantire una forte azione sinergica di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

g. l'istituzione di una prima parte del sistema, costituito dal "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali";

h. infine, l'impegno di MdL, MIUR, Regioni e P.A. a monitorare e valutare l'attuazione del processo.
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