In Gazzetta il regime di aiuti dei 'Contratti di sviluppo agroindustriali'
Pubblicato il 13 ottobre 2017
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E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 239 del 12 ottobre 2017, il decreto MiSE del 2 agosto 2017: “Istituzione del regime di aiuti dei 'Contratti di sviluppo agroindustriali' e ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014”.
Le modifiche, relative al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sono valide fino al 31 dicembre 2020 e riguardano anche le domande di agevolazione presentate precedentemente al 12 ottobre 2017.
Le agevolazioni in argomento, rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione, sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti.
Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
I progetti, si spiega nel decreto, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, previa decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc.
Progetti ammessi:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Progetti esclusi:
a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
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