In caso di aliquota più favorevole, ammesso il rimborso e la revoca dell'opzione
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 06 agosto 2012
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Con la sentenza n. 48/4/12, depositata il 12 giugno 2012, la Ctr Veneto conferma la correttezza delle operazioni effettuate dal contribuente in materia di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, che hanno visto la revoca dell'opzione e la richiesta di rimborso della somma versata.
Una società, conferendo il proprio ramo d'azienda ad altro soggetto, applicava l'imposta sostitutiva del 19% alla plusvalenza da conferimento. Successivamente, però - secondo l'art. 1, comma 1, del DPR n. 442/1997 – revocava l'opzione della scelta effettuata ed applicava quanto previsto dalla legge 448 del 2001, che consente l'affrancamento dei plusvalori da conferimento alla conferitaria con l'applicazione di un'aliquota sostitutiva pari al 12%.
I giudici confermano il rimborso dell'imposta sostitutiva versata richiesto dalla conferente, osservando che il comportamento posto in atto dalla ricorrente risulta conforme alle previsioni dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo del DPR n. 442/1997 che recita “.. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Rimborso della sostitutiva con la revoca dell'opzione - Giorgetti, Re
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