In banca accessi liberi

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tributaria regionale del Lazio – sentenza 101 del 4 luglio 2006 – investe la banca dell’incarico di informare i clienti della richiesta di dati riguardanti i loro conti, non il Fisco che, al contrario, non ha alcun obbligo rispetto all’intenzione di acquisire quei dati manifestata all’istituto. L’amministrazione finanziaria non è tenuta alla convocazione del contribuente, neppure ad allegare all’avviso d’accertamento la richiesta d’autorizzazione all’acquisizione, mentre rientra tra i suoi poteri fondare l’accertamento sulle risultanze bancarie.

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