IMU per Enti Non Commerciali. Quando sussiste l’esenzione
Pubblicato il 17 luglio 2024
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Il Dipartimento delle Finanze con circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024 illustra le novità introdotte dall’art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), in materia di imposta municipale propria (IMU), con riferimento agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019.
In particolare il documento delle Finanze affronta l’applicazione delle disposizioni tributarie in tema di:
- immobili posseduti e concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse.
Come previsto della legge n. 160 del 2019, sono esenti dall’IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili sono posseduti e utilizzati dagli ENC, “e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)”.
Collegamento funzionale: precisazioni
E’ doveroso effettuare alcune precisazioni in merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante.
Infatti, con ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27761 la Corte di cassazione ha stabilito che il collegamento funzionale è considerato esistente se le attività svolte nell'immobile dal comodatario:
- fanno parte di quelle che ricevono agevolazioni,
- sono condotte in maniera non commerciale,
- sono accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente che fornisce l'immobile.
Queste attività devono essere strettamente legate alle finalità istituzionali dell'ente comodante.
Quanti al concetto di collegamento "strutturale", si riferisce alla relazione tra il comodatario e il comodante in termini di utilizzo di un immobile.
Tale interpretazione è contenuta in diverse decisioni della Corte di Cassazione, incluse le sentenze emesse l'11 marzo 2020, n. 6795, il 12 maggio 2021, n. 12539 e il 16 febbraio 2023 n. 4953.
Vincolo di strumentalità
Passando alla norma di interpretazione autentica di cui alla lett. b), comma 71, art. 1, legge n. 213/2023, la quale prevede che “gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”, la circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024, precisa quanto segue.
La legge recepisce le decisioni dei magistrati per le quali non tutti i periodi di inattività degli immobili causano la perdita dei vantaggi fiscali.
Quindi, un inutilizzo temporaneo o non prevedibile non è sufficiente per annullare l'esenzione dall'IMU, purché il legame funzionale dell'immobile sia ancora dimostrabile.
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