Impugnazione per i soli interessi civili. SU: riforma Cartabia non retroattiva
Pubblicato il 22 settembre 2023
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E' stata depositata la sentenza con cui le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno fornito la propria soluzione sulla questione relativa all'applicabilità del novellato art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativo all'impugnazione per i soli interessi civili.
La questione controversa era stata sollevata dalla Quinta sezione penale della Corte con ordinanza interlocutoria n. 8149/2023.
Impugnazioni ai soli effetti civili post riforma Cartabia: applicabilità
La disposizione in esame - introdotta dall'art. 33 del D. Lgs. n. 150/2022 di attuazione della riforma del processo penale a firma Cartabia - prevede che quando la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente.
Questi ultimi, quindi, decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Questione controversa e primi orientamenti della Cassazione
Alle SU era stato chiesto di chiarire se la norma in parola si applicasse o meno a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte contro le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data.
In assenza di una disciplina transitoria, infatti, erano emersi due orientamenti nella giurisprudenza della Suprema corte.
Secondo una prima lettura, la norma sarebbe destinata a ricevere immediata applicabilità.
Per un opposto orientamento, invece, la disposizione non sarebbe applicabile ai procedimenti pendenti, ma solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.
La soluzione delle Sezioni Unite
Ebbene, le Sezioni Unite, con sentenza n. 38481 depositata il 21 settembre 2023, hanno puntualizzato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte con riguardo ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.
La disposizione in esame, pertanto, non ha applicazione retroattiva.
Questa la soluzione degli Ermellini:
"L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022".
Le conclusioni delle Sezioni Unite erano già state anticipate con informazione provvisoria n. 6/2023, diffusa a fine maggio.
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