Imprese “frenate” ai figli

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Nell’articolo si tratta della disposizione della Finanziaria 2007 che esonera dall’imposta di successione il trasferimento a causa di morte di aziende o quote di società a favore dei discendenti (recata dall’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 introdotto dall’articolo 1, comma 78 della legge 296/2006). Tranne che per le quote del socio accomandante di società in accomandita semplice la disposizione potrebbe non funzionare per le quote di società di persone. Il comma 4-ter riguarda in genere le partecipazioni sociali e opera un “di cui” nel riferirsi alle società di capitali che vedono subordinata l’esenzione ai requisiti di quota di controllo e controllo mantenuto per più di 5 anni. La problematica nasce dalla questione che l’articolo 2284 del C. c. prevede che la quota di partecipazione al capitale di una società di persone non passa agli eredi, salvo nel caso dell’accomandante di Sas, poiché la morte determina la liquidazione della quota.

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