Imprese e immobili, il conto salato del “valore normale"

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L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 7 luglio 2007, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 7 agosto scorso, ha stabilito che il valore normale dei fabbricati, ai fini delle imposte dirette, indirette e Iva deve corrispondere a quello unitario definito semestralmente dall’Omi, per la zona omogenea di riferimento nel territorio di ciascun Comune, per immobili di ogni destinazione, moltiplicato per la superficie catastale, calcolata in base ai criteri dell’articolo 3 del Dpr 138/98, che comprende: le murature interne ed esterne, il 50% per quelle in confine, il 30% per balconi, il 15% per terrazzi fino a , il 5% per la parte eccedente, il 50% delle cantine con accesso diretto, il 25% per cantine e soffitte e il 50% per il retro dei negozi. Peraltro, poiché non sempre le tipologie di immobili rilevate dall’Omi sono corrispondenti a quelle catastali, vengono date, con un allegato al provvedimento, le indicazioni per stabilire il valore normale, partendo dai dati Omi, applicando dei coefficienti correttivi. I valori normali potranno essere modificati dagli Uffici in base ad altri parametri dell’edificio, quali la vetustà, lo stato di conservazione, lo stato di occupazione per contratti in essere, ma anche per eventuali vincoli di carattere storico-artistico, ovvero per destinazione di Piano regolatore, se preordinati all’esproprio.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 2/5 – Valore normale a tutto campo negli accertamenti su aree e fabbricati – Villa

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