Imprese di assicurazione estere e monitoraggio fiscale: quando c’è l’esonero
Pubblicato il 14 novembre 2023
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Giungono chiarimenti in tema di obblighi di monitoraggio fiscale da parte delle imprese di assicurazione estere operanti in Italia con risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023 del Agenzia delle Entrate.
La richiesta di delucidazioni proviene da un’associazione in merito agli obblighi in capo alle imprese di assicurazione estere di gruppi operanti in Italia in libera prestazione di servizi (Lps) con riferimento a contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani.
Monitoraggio fiscale per imprese di assicurazione
Va ricordato che sono soggetti all’applicazione del monitoraggio fiscale (DL 28 giugno 1990, n. 167 e Dlgs 231/2007) gli intermediari bancari e finanziari tra cui devono annoverarsi le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.
In concreto gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadono:
- sulle imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005 - CAP);
- sulle succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- sulle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.
Monitoraggio fiscale: ambito oggettivo
I suddetti soggetti devono comunicare:
- i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica dell'identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento ossia denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
NOTA BENE: Sono rilevanti i trasferimenti, effettuati anche in valuta virtuale o in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, per operazioni eseguite tra persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62 del 13 novembre 2023 precisa che l'obbligo di comunicazione riguarda:
- polizze assicurative trasferibili e polizze di pegno,
- ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.
Modalità della comunicazione
La trasmissione dei dati all’Agenzia va eseguita, con cadenza annuale, telematicamente usando l'infrastruttura SID - Sistema di Interscambio Dati - secondo le modalità fissate dal provvedimento AdE (Agenzia delle Entrate) 16 luglio 2015.
Esonero dal monitoraggio fiscale: le casistiche
L’Agenzia delle Entrate specifica le fattispecie per cui gli intermediari descritti non sono tenuti agli obblighi di comunicazione.
In concreto, gli obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari non sussistono:
- quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato per la tassazione dei redditi diversi, secondo il regime del cd. ''risparmio amministrato'' (articolo 6, Dlgs n. 461/1997) o del cd. ''risparmio gestito'' (articolo 7, Dlgs n. 461/1997);
- in ipotesi di trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora tali redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Più specificatamente, nel caso in cui l'accredito dall'estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi non è tenuta alla rilevazione del trasferimento relativo alle suddette somme.
Al contrario, permangono gli obblighi di rilevazione delle operazioni se l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, pur se i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera.
ATTENZIONE: Viene precisato che non è motivo di esonero il fatto di effettuare la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle assicurazioni estere.
Trasferimento transfrontaliero con più intermediari
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a fronte di un trasferimento transfrontaliero in presenza di più intermediari, l’adempimenti agli obblighi di uno di essi esonera gli altri a patto che questi possano dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.
Aspetto sanzionatorio
Con riferimento all’ambito sanzionatorio, va ricordato che le violazioni degli obblighi di trasmissione previsti dalla norma sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa commisurata all'importo dell'operazione non segnalata (dal 10 al 25 per cento); va detto che è applicabile il ravvedimento operoso.
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