Imposte versate per errore, ok al rimborso

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Imposte versate per errore, ok al rimborso

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).

Tale principio è stato riconfermato dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3457 del 6 febbraio 2019, ammettendo la possibilità del rimborso delle imposte versate per errore dal sostituto. Infatti, la stabile organizzazione in Italia di impresa estera è legittimata ad agire per il recupero delle ritenute erroneamente versate su reddito di lavoro dipendente.

Imposte versate per errore, la vicenda

Nel caso di specie, una società statunitense, con stabile organizzazione in Italia, con istanza ex art. 38, del Dpr. n. 602/1973, chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Bologna il rimborso delle ritenute d'acconto IRPEF, per le annualità 2000-2002, effettuate, come sostituto d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente, per l'attività svolta all'estero da un lavoratore residente in Belgio ed iscritto all'AIRE dal 10/08/2000, assumendo di averle versate all'erario per mero errore in quanto il lavoratore non era più residente in Italia e svolgeva la propria attività lavorativa esclusivamente in Belgio, dove pagava le tasse.

Al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto provato, da parte della società, avente una stabile organizzazione in Italia (che manteneva attiva, in Italia, la posizione previdenziale del lavoratore in questione, senza però pagargli lo stipendio), che il lavoratore, per il quale era stata effettuata la ritenuta, non era un suo dipendente, risiedeva in Belgio, dove lavorava - da anni - presso una filiale della compagine statunitense.

In altre parole, egli non produceva redditi né era residente in Italia e non prestava nemmeno la propria attività lavorativa in favore di un ente residente in Italia, sicché il suo reddito di lavoro era tassabile solo in Belgio e la società statunitense, per mero errore, aveva versato delle somme, che le dovevano essere rimborsate.

La questione finiva nelle Aule della Corte di Cassazione.

Imposte versate per errore, la sentenza

I giudici della Suprema Corte rigettano il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Secondo gli Ermellini, la questione è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art, 38 del Dpr. n. 602/1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito").".

È dunque ammesso il rimborso delle imposte versate per errore dal sostituto. Infatti, la stabile organizzazione in Italia di impresa estera è legittimata ad agire per il recupero delle ritenute erroneamente versate su reddito di lavoro dipendente. In tal caso, sussistono sia la legittimazione sia l'interesse ad agire, di cui all'art. 38 del Dpr. n. 602/1973.

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