Imposta su successioni e di registro: ultime dal Governo
Pubblicato il 10 aprile 2024
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E’ stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri riunito il 9 aprile 2024, il decreto delegato per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
Il provvedimento, oltre ad aver disciplinato la materia dei trust, assume rilevanza per avere previsto l’autoliquidazione sia dell’imposta di successione e sia degli atti prodotti per la registrazione, tranne per quelli giudiziari e quelli dai quali è prevista una registrazione a debito.
Successione e donazione
Rimanendo in tema di imposte di successioni e donazioni, recependo la giurisprudenza e la prassi, viene cancellato il coacervo per l’imposta sulle successioni mentre per quella sulle donazioni si precisa che rileva solo ai fini della valutazione dell’erosione delle franchigie.
Inoltre, sparisce il riferimento all’istituto dell’affiliazione e vengono considerati, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.
Ma la novità più consistente del decreto legislativo che riforma l’imposta su successioni e donazioni è l’introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta.
La procedura avverrà durante la predisposizione della dichiarazione di successione, da presentare solo in via telematica. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, con la possibilità di dilazionare il versamento:
- il 20% dell'imposta sarà dovuto immediatamente,
- il saldo potrà essere versato in otto rate trimestrali per importi fino a 20.000 euro, o in dodici rate trimestrali per importi superiori.
Nessuna modifica dei termini per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, inclusi i bolli.
L'Agenzia delle Entrate avrà un biennio dalla presentazione della dichiarazione per eseguire controlli, anche in modalità automatizzata, ed eventualmente inviare ai contribuenti avvisi di liquidazione per le maggiori imposte identificate.
Dunque, con la riforma, l'imposta "principale" diventa quella liquidata dal contribuente o quella corretta dall'Agenzia durante il controllo dell'autoliquidazione, mentre l'imposta "complementare" sarà quella determinata dall'ufficio a seguito di accertamenti d'ufficio o di rettifica, eliminando l'imposta suppletiva, precedentemente utilizzata per correggere errori o omissioni in una liquidazione antecedente.
Andando alla presentazione della dichiarazione, viene eliminato l'obbligo di presentare gli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri che individua navi e aeromobili.
Il testo esamina le normative relative ai trasferimenti di azienda all'interno del nucleo familiare, con un focus particolare sulle modalità di trasferimento di quote sociali e azioni tra familiari in società di capitali e cooperative.
Trasferimenti d’azienda in ambito familiare
Le disposizioni normative introdotte forniscono anche la disciplina sui trasferimenti d’azienda effettuati all'interno del contesto familiare.
In particolare, vengono normati i trasferimenti di quote sociali e azioni in società di capitali e società cooperative a favore di discendenti e coniugi.
Si prevede l'esclusione dalla tassazione quando, a seguito del trasferimento, i beneficiari acquisiscono il controllo di diritto della società, come definito dal Codice Civile, oppure in situazioni dove esista già un controllo preesistente. Precisamente viene stabilito quanto segue:
- per il trasferimento di quote di società di capitali, è necessario acquisire o integrare il controllo mantenendolo per almeno cinque anni;
- per il trasferimento di quote di società di persone, va acquisita la titolarità del diritto sulla quota mantenendola per almeno 5 anni;
- per il trasferimento di aziende o rami di azienda, è richiesto il proseguimento dell’attività d’impresa per almeno cinque anni.
Da parte dei beneficiari va resa dichiarazione di impegno.
Imposta di registro
Gli interventi di razionalizzazione operati in materia di imposta di registro prevedono per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata.
Si è messo mano anche alle divisioni ereditarie: al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.
Diritti edificatori
I contratti che trasferiscono diritti edificatori vengono riportati sotto l’ombrello di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, comunque siano denominati, con applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 3 per cento e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro.
Contratti preliminari
Nell’ambito dei contratti preliminari si ha il passaggio dalle odierne diverse aliquote ad una unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
Autoliquidazione
Anche per quanto riguarda l’imposta di registro, la maggiore novità è quella dell’autoliquidazione, tranne che per gli atti giudiziari e quelli per i quali e prevista la registrazione a debito.
L’imposta, quindi, sarà determinata dai contribuenti e non dall’Ufficio.
ATTENZIONE: Ciò vale anche per atti successivi alla registrazione.
Successivamente si ha l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria per correggere eventuali errori materiali o di calcolo.
Se dai controlli deriva una maggiore imposta, l’Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione; se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni vengono ridotte a un terzo.
Resta fermo il potere di rettifica del valore dichiarato e di liquidazione d’ufficio dell’imposta complementare.
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