Imposta di bollo virtuale. Istruzioni per la corretta determinazione dell’ammontare da versare

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A seguito delle novità introdotte dal DL "Salva Italia" in materia di imposta di bollo applicabile ai conti correnti e agli strumenti finanziari e al successivo obbligo di pagamento della prima scadenza bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale entro il 28 febbraio 2013 (DPCM 21 gennaio 2013), è stato chiesto all’agenzia delle Entrate la modalità con cui determinare l’ammontare corretto dell’imposta da versare e soprattutto se da esso possa essere scomputato l’acconto versato nel corso del 2012, ai sensi dell’articolo 15-Bis del DPR n. 642 del 1972.

L’Agenzia interviene con la risoluzione n. 14/E del 27 febbraio 2013, con cui si precisa che i soggetti indicati nell’articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 (Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari, tenuti al pagamento dell’imposta di bollo virtuale sugli atti emessi durante l’anno solare), che hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, determinano l’imposta da corrispondere entro il 28 febbraio 2013 sulla base della rata liquidata dall’ufficio per il primo bimestre 2012 e non sulla base dell’imposta effettivamente versata in relazione a tale rata.

In altri termini, l'importo liquidato dall'Ufficio per il primo bimestre 2012 deve essere assunto senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l'acconto sull'imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno 2011.

Diversamente, i soggetti che non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici, in quanto al 1° marzo 2012 non erano ancora in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, calcolano l’importo da versare in misura pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. In ogni caso, può essere scomputato dal versamento dell’imposta da effettuare entro il 28 febbraio 2013 l’acconto versato nel 2012.

Si fa presente che il chiarimento agenziale si è reso necessario in seguito all’emanazione del Dpcm 21 gennaio 2013, che ha prorogato i termini della presentazione della dichiarazione annuale, dal 31 gennaio al 31 marzo 2013.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 - Bollo light, lo scomputo resta fuori

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