Importi non dovuti, i tempi del rimborso
Pubblicato il 19 marzo 2007
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Nell’articolo vengono ricordate le circolari Inps in tema di rimborso o convalida di contribuzione indebitamente versata, cioè le circolari n. 1111 del 3 ottobre 1957, n. 128 del 5 febbraio 1965, n. 282 del 15 novembre 1995 e n. 144 del 18 luglio 2001 (indebiti contributivi agricoli). La norma in merito è contenuta nell’articolo 8 del Dpr 818/57 in cui viene stabilito che i contributi per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni rispetto alla data di effettuazione del versamento restano acquisiti alle singole gestioni. Invece, se l’accertamento avviene all’interno del quinquennio considerato i contributi sono rimborsabili al datore di lavoro, previa domanda da presentare entro i termini di prescrizione ordinaria decorrenti dalla data del versamento (articolo 2946 del Codice civile). È rimborsabile la contribuzione Ivs, Ds e Tbc, mentre non è rimborsabile la contribuzione indebita versata per inesistenza del rapporto di lavoro dipendente.
Con il messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006, l’Istituto si è dedicato alla competenza al pagamento dell’Anf per i periodi pregressi durante i quali il lavoratore era occupato presso un datore di lavoro diverso da quello presso il quale lavora al momento della domanda di prestazione. Viene precisato che l’obbligo del datore, alle cui dipendenze il lavoratore prestava attività nel periodo oggetto della richiesta, di anticipare per conto dell’Inps la prestazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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