Importi del Fondo volo cumulabili con altre voci

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L’Inps con il messaggio 10994, del 7 aprile 2006, afferma che i pensionati del Fondo Volo, rioccupati successivamente alla liquidazione della pensione di vecchiaia presso un’azienda di navigazione aerea, possono cumulare pensione e reddito da lavoro. A tale proposito, secondo l’Istituto dovrà trovare applicazione la nuova disciplina in materia di cumulo in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 72, comma 1, della legge 388/2000, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche nell’ipotesi in cui siano state liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, cioè prima del 1° gennaio 2001.

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