Immobiliari, uno sconto limitato

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La versione definitiva dell’emendamento presentato dal Governo al disegno di legge Finanziaria 2007 dispone che relativamente alle immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa, acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale per la determinazione del ricavo minimo è ridotta dal 6 al 4 per cento; analogamente il reddito minimo torna al 3% in luogo della percentuale prevista nella misura del 4,75%. In altri termini, la stretta sulle società di comodo è attenuata soltanto per i fabbricati abitativi acquisiti o rivalutati negli ultimi tre anni. In materia di società non operative si realizza, quindi, l’ennesimo ripensamento da parte del legislatore fiscale che modifica una disposizione di legge introdotta da appena sei mesi. L’intervento legislativo, pertanto, anche se opportuno, è risultato però insufficiente in quanto anche per gli altri immobili (fabbricati strumentali per natura e terreni agricoli) non sempre è oggettivamente possibile conseguire un ricavo pari al 6% del costo di acquisizione. Per i terreni agricoli, peraltro, la legge 203/82 prevede un regime legale di determinazione del canone di affitto. Per quanto riguarda i beni immobili, quindi, le società dovranno scomporli in due categorie:

 

- i fabbricati strumentali, terreni agricoli e fabbricati abitativi acquisiti da oltre tre anni (o non rivalutati negli ultimi tre anni) per i quali la percentuale per il ricavo minimo è del 6% e quella per la determinazione del reddito è del 4,75%;

- i fabbricati abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti per i quali la percentuale per il ricavo è del 4% e quella per il reddito è del 3%. Ai fabbricati abitativi (categoria catastale A, escluso A/10) dovrebbero essere assimilati anche le relative pertinenze pur se accatastate nella categoria C.

Con la versione definitiva dell’emendamento, l’alleggerimento previsto per le società non operative si sgonfia e ne diventa più complicata la gestione. Resta ferma, comunque, l’applicazione retroattiva per il 2006.

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