Immobiliari, si allenta la stretta

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Per effetto di un emendamento che il Governo ha presentato al disegno di legge Finanziaria 2007, le restrizioni in materia soprattutto di società immobiliari – decise dalla manovra d’estate – s’allentano: la modifica riguarda lo scioglimento o la trasformazione agevolata delle società che risultano non operative al 1° gennaio 2007, cui é offerta la possibilità di uscire in modo agevolato da situazioni critiche, per il contribuente e per l’Erario, riproponendo, in veste aggiornata, le norme agevolative contenute nella legge 449/97. Scioglimento o trasformazione in società semplice vanno deliberati entro il 31 maggio 2007. Il reddito d’impresa risultante alla fine della liquidazione è soggetto a un’imposta del 25 per cento sostitutiva di Ires ed Irap, senza che sia possibile dedurre eventuali perdite riportate dagli esercizi precedenti. Stessa aliquota viene applicata a riserve e fondi in sospensione di imposta, mentre per le riserve di rivalutazione, che hanno già subito un’imposta sostitutiva, si chiede un’ulteriore imposta del 10 per cento, senza concedere il credito d’imposta per la somma corrisposta in precedenza. Cessioni dei singoli beni o loro assegnazione ai soci dopo la delibera di scioglimento si considerano effettuate, ai fini fiscali, al valore normale, che per gli immobili può essere quello catastale (a richiesta del contribuente), superando così anche le restrizioni previste dalla manovra d’estate in termini di valore normale. L’assegnazione sconta l’imposta di registro dell’1% e le imposte ipocatastali in misura fissa. Ai fini Iva, non sono invece considerate cessioni di beni, pertanto non dovrebbero intaccare la detrazione dell’imposta effettuata negli anni addietro. Restano fuori dal calcolo dei ricavi per la determinazione delle società di comodo le partecipazioni “Pex”.              

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