Immobili detenuti all’estero e trasferimenti da terzi nel quadro RW

Pubblicato il



Continuando l’analisi della circolare 45/E/2010 si pongono in evidenza due passaggi importanti che riguardano gli immobili detenuti all’estero (si ricorda che con la risoluzione n. 134/E/2002 sono considerati “detenuti all’estero” anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero) e i trasferimenti di denaro da terzi a beneficio dei contribuenti residenti all’estero.

In merito agli immobili è da segnalare quanto segue.

Si devono indicare nel quadro RW, a partire dalla dichiarazione Unico 2010, non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. È obbligatoria l’indicazione nell’RW degli immobili all’estero che, pur a disposizione in un Paese che non li tassa ai fini del reddito, poiché sono potenzialmente redditizi in quanto si potrebbero successivamente dare in locazione.

Si è tenuti ad esporre non il mutuo acceso all’estero, ma la consistenza del conto corrente aperto per accenderlo, sempre che superi 10mila euro. Nel caso di accensione di un mutuo in Italia per un immobile situato all’estero, non realizzandosi movimentazione di denaro all’estero, non è da segnalare.

L’immobile va dichiarato al costo storico e interamente (non rileva la richiesta di finanziamento).

Circa i trasferimenti di denaro ai nostri contribuenti residenti all’estero, si chiarisce che “il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E’ il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile”. La disposizione, dunque, si aggancia alle precedenti sugli immobili. Nel caso, viene spiegato, l’onere di dichiarare nel quadro RW le somme dell’investimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario ricade sul figlio, infatti il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Se, poi, dovesse esserci ad esempio l’incasso del canone di locazione, questo andrà compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW, a meno dell’assoggettamento a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito