Immobile adibito a stessa attività Avviamento dovuto

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Immobile adibito a stessa attività Avviamento dovuto

Al fine del riconoscimento dell’indennità da avviamento di cui all’articolo 34, comma 2 della Legge n. 392/78, l'affinità tra l'attività esercitata nell'immobile locato dal conduttore uscente e quella intrapresa dal conduttore entrante, deve essere accertata non tanto in base al contenuto oggettivo dei servizi o prodotti offerti al pubblico, bensì in base all'astratta idoneità dell'attività a intercettare anche solo in parte la clientela dell'attività uscente.

Affinità tra attività

Così, deve ritenersi che violi l’articolo 34, comma secondo, della legge di disciplina delle locazioni di immobili urbani, il giudice che escluda la suddetta affinità per il solo fatto che il conduttore uscente e quello entrante vendano beni della stessa natura, ma di foggia, stile o marchio diversi.

Difatti, il rinvio alle “tabelle merceologiche”, contenuto nell’articolo 34, comma 2, della Legge n. 392/78, è da considerare come un rinvio recettizio alla tabella di cui al Decreto ministeriale del 30 agosto 1971, la quale è pertanto divenuta parte integrante del suddetto articolo 34 della 392/78.

Di conseguenza, né la novazione della fonte normativa, né la sua successiva abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 114/98, hanno avuto effetti sulla disciplina dell’indennità dovuta al conduttore uscente.

E’ quanto si desume dal testo della sentenza della Terza sezione civile della Cassazione n. 5039 depositata il 28 febbraio 2017.

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