Immediata iscrizione nel registro e azioni a voto plurimo negli aumenti di capitale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 maggio 2015
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Il Consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia ha diffuso tre nuove massime in materia societaria.
In primo luogo, i notai laziali si sono soffermati sulla procedura dell'immediata iscrizione nel registro delle imprese, nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 7 bis del Decreto legge n. 91/2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
Detta iscrizione - si legge nello studio - riguarda tutti gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, con esclusione, tuttavia, degli atti delle società con partecipazioni rappresentate da azioni.
Altra massima ha ad oggetto gli aumenti di capitale, gratuiti e a pagamento, nell'ipotesi di azioni a voto plurimo.
Nel primo caso, l'aumento di capitale di tipo gratuito avviene attraverso l'emissione di nuove azioni che abbiano le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; ne discende che agli azionisti di azioni a voto plurimo spetteranno azioni di nuova emissione a voto plurimo, ossia della stessa tipologia.
Diversamente, nell'ipotesi di aumento di capitale di tipo oneroso, i detentori di azioni a voto plurimo avranno il diritto di opzione su azioni a voto plurimo della stessa categoria oppure, in mancanza o per la differenza, su azioni a voto plurimo di altra categoria o su azioni di tipo ordinario.
Una terza massima, infine, si occupa, nell'ambito della procedura di scissione, della menzione da effettuare nella relazione dell'organo amministrativo per quel che riguarda il registro delle imprese dove la perizia è stata redatta.
Secondo i notai, in particolare, è sufficiente indicare, nella relazione medesima, che la perizia ex articolo 2343 del Codice civile sarà depositata insieme alla deliberazione di approvazione del progetto .
- ItaliaOggi, p. 23 – Le azioni a voto plurimo chiamano titoli simili – De Angelis
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