Illegittimo il rifiuto di formare tirocinanti
Pubblicato il 19 ottobre 2020
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Secondo le indicazioni fornite nelle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, relative ai c.d. tirocini extracurriculari, il soggetto ospitante ha il compito di designare un tutor, avente funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, in possesso di adeguate competenze professionali e coerenti con il Piano Formativo Individuale.
Ciò assunto, l'assegnazione ad un dipendente del ruolo di tutor nell'ambito dei rapporti di tirocinio è espressione dei poteri direzionali ed organizzativi del datore di lavoro, previsti dall'art. 2086, Cod. Civ., e deve essere eseguito dal prestatore di lavoro subordinato diligente ai sensi dell'art. 2104, Cod. Civ.
Sostanzialmente il lavoratore non può rifiutarsi aprioristicamente di affiancare un tirocinante specialmente nel caso in cui le mansioni da esso ricoperte siano compatibili o superiori rispetto al profilo professionale da raggiungere.
Diversamente, solo nel caso in cui l'inserimento o l'affiancamento del tirocinante comportino un rischio per la vita o la salute del lavoratore subordinato ovvero lo espongano a responsabilità penali il rifiuto potrà considerarsi legittimo.
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