Illegittimità del trasferimento d'azienda ed effetti sul rapporto di lavoro

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Illegittimità del trasferimento d'azienda ed effetti sul rapporto di lavoro

Nell'ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23930, la Corte di Cassazione dispiega gli effetti dell'illegittimità dell'atto di trasferimento d'azienda e dei suoi consequenziali effetti sul rapporto di lavoro dipendente.

Nella fattispecie affrontata, su ricorso proposto della società cedente, avverso il giudicato della Corte d'Appello di Napoli, che confermava la decisione del giudice di prime cure circa gli effetti della dichiarazione d'inefficacia della cessione di ramo d'azienda, pur avendo quest'ultima licenziato e conciliato la possibile controversia con il cessionario, gli Ermellini fanno luce sugli effetti travolgenti di un trasferimento illegittimo.

In particolare, i giudici di Piazza Cavour rilevano che, a seguito della sentenza di legittimità che ha dichiarato l'inefficacia della cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro intercorso con la società cessionaria è da intendersi venuto meno ex tunc, con conseguente riemersione delle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio nei confronti della cedente, diventando irrilevanti sia il licenziamento comminato dalla cessionaria che la successiva conciliazione intervenuta.

Invero, il lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia stato ceduto con atto nullo in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 2112, Cod. Civ. e della conseguente necessità del consenso del lavoratore ceduto ex art. 1406, Cod. Civ., ha interesse a far valere, nei confronti del cedente, il vizio dell'atto stesso al fine di ottenere il ripristino del rapporto, restando irrilevante la conciliazione intervenuta con il cessionario. Altresì, accertata la nullità della cessione, il rapporto con il cessionario deve intendersi instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere e rimasto in vita con il solo cedente sebbene per effetto della declaratoria di nullità della cessione stessa.

In tal senso, come già più volte ribadito dalla Corte, l'invalidità della cessione - intesa quale fattispecie traslativa non conforme al modello legale - per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112, Cod. Civ., comporta l'immutabilità della titolarità del rapporto di lavoro che rimarrà in capo all'originario cedente.

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