Illecito amministrativo commesso da società. Si prescrive secondo le norme civili

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Con sentenza n. 18257 depositata il 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso presentato dal Pm, avverso la pronuncia con cui il Gup, nel decidere sulle richieste di rinvio a giudizio di numerosi imputati dipendenti di una società per illeciti commessi nell’ambito della gestione della sanità pubblica regionale, disponeva il proscioglimento per alcuni dei reati in contestazione.

Tra le altre censure avverso la pronuncia impugnata, contestava il Pm  la statuizione con cui il Gup dichiarava prescritto l’illecito dell’ente in ragione del decorso termine di cinque anni, ritenendo che l’atto interruttivo non fosse consistito nella richiesta di rinvio a giudizio ma nella notifica dell’atto processuale.

Rivendicava in particolare il Pm come le regole della prescrizione in tale ipotesi da seguire (trattandosi di illeciti amministrativi), non fossero quelle proprie del diritto civile, ma quelle penalistiche, rinvenendo dunque nella richiesta di rinvio a giudizio l’atto avente effetti propriamente interruttivi.

Respingendo detta censura, ha rilevato la Cassazione, in adesione a quanto già argomentato dal Gup, come la Legge n. 300/2000 espressamente preveda che le sanzioni amministrative (come trattasi nel caso di specie) si prescrivono in cinque anni e che le norme in tal caso da applicare sono quelle proprie del diritto civile.

Per cui è fuori dubbio – ha proseguito  la Corte – che nel caso in questione (proprio in ragione del richiamato art. 2943 c.c.), l’effetto interrutivo sia intervenuto con la conoscenza dell’atto da parte del debitore, ovvero, con la notifica allo stesso dell’atto processuale introduttivo.
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